
Con la Risposta all’interpello n. 111 del 21 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’eccedenza IVA computabile in detrazione, a seguito del riversamento operato in sede di definizione delle liti pendenti, non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l’ha maturata finché la stessa partecipa ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

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