Il professionista che rilascia il visto “leggero” di conformità della dichiarazione IVA in difetto dei presupposti necessari può comportare un contributo rilevante nel concorso per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e indebita compensazione di crediti inesistenti risultanti dalla medesima dichiarazione, commessi dal cliente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14954, dell’11 aprile 2024, ha confermato la condanna per il professionista che ha fornito un visto “leggero”, nella dichiarazione IVA, privo dei presupposti richiesti.
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