In materia di notificazioni di atti della riscossione, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento; è illegittima la sentenza che abbia escluso la presunzione legale di conoscenza ex art. 139 c.p.c. ove la notifica sia avvenuta mediante consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso il luogo di residenza effettiva del destinatario. È valida, pertanto, la notifica della cartella fiscale fatta nella casa dove risiede la moglie del contribuente, tanto più se poi segue una raccomandata da parte dell’amministrazione finanziaria. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 3219, del 5 febbraio 2024, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
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