La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 11 gennaio 2024, causa C-537/22 , ha affermato che la diligenza dovuta dal soggetto passivo e le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che, con il suo acquisto non abbia partecipato ad un’operazione che si iscrive in un’evasione commessa da un operatore a monte, dipendono dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalla questione se esistano o meno indizi che consentano al soggetto passivo, al momento dell’acquisto, di sospettare l’esistenza di irregolarità o di una frode.
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