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IVA

Primato del diritto UE e ripartizione dell’onere della prova in caso di frode IVA

di Marco Peirolo | 18 Gennaio 2024
Primato del diritto UE e ripartizione dell’onere della prova in caso di frode IVA

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 11 gennaio 2024, causa C-537/22 , ha affermato che la diligenza dovuta dal soggetto passivo e le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che, con il suo acquisto non abbia partecipato ad un’operazione che si iscrive in un’evasione commessa da un operatore a monte, dipendono dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalla questione se esistano o meno indizi che consentano al soggetto passivo, al momento dell’acquisto, di sospettare l’esistenza di irregolarità o di una frode.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una società ungherese non può detrarre l'IVA per acquisti da un fornitore accusato di evasione fiscale. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che l'Amministrazione tributaria deve dimostrare la partecipazione attiva dell'acquirente all'evasione.