È fallibile la start-up innovativa alla scadenza del termine quinquennale; la Cassazione con l’ordinanza n. 1587, del 16 gennaio 2024, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulla fallibilità di questa particolarissima categoria di impresa che di seguito analizziamo. Nel decidere la questione, la Corte ha affermato che l’esenzione dello start-up innovativa dalle procedure concorsuali diverse costituisce un regime di favore subordinato alla verifica giudiziale dei relativi presupposti e circoscritto in modo tassativo nel tempo. La cessazione del beneficio in questione avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge, decorrente dalla data di costituzione, senza che rilevi né il termine di 60 giorni previsto per l’adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start-up (che ha già perso il beneficio) dalla sezione speciale del Registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall’Ufficio stesso.
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