Sotto il vigore della Legge n. 3/2012 era stata posta la questione relativa all’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento di natura familiare e ci si era chiesti se fosse possibile presentare un’unica domanda da parte dei vari familiari in modo da risolvere con un programma unitario il problema del sovraindebitamento dell’intera famiglia.
L’art. 66 CCIII ha provveduto a regolare il fenomeno fornendo la soluzione ad alcune criticità e ad alcuni dubbi circa il tipo di procedura da adottare, il giudice competente e il coordinamento in caso di proposizione di diversi ricorsi.
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