Dal 1° gennaio 2018, per gli interventi sulle parti comuni di edifici ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari all’80 per cento delle spese sostenute se gli interventi determinano congiuntamente il passaggio ad una classe di rischio inferiore (righi E61-E62, col.1, cod. 10) e pari all’85 per cento delle spese sostenute se gli interventi determinano il passaggio a due (o più) classi di rischio sismico inferiore (righi E61-E62, col. 1, cod. 11).
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