
Con la Risposta all’interpello n. 413 del 4 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, deve farsi riferimento alla definizione di “beni ammortizzabili” rilevante ai fini delle imposte dirette. Di conseguenza, non concorrono alla formazione del pro rata le cessioni di fabbricati che il cedente ha qualificato come beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli c.d. “merce” (di cui all’art. 92 del TUIR) e da quelli c.d. “patrimoniali” (di cui all’art. 90 del TUIR).

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