Commento
CONSULENZA, CRISI DI IMPRESA

Rischi per l’impresa? La soluzione è negli assetti organizzativi e nel dialogo con la banca

di Gerardo Urti | 31 Agosto 2023
Rischi per l’impresa? La soluzione è negli assetti organizzativi e nel dialogo con la banca

Per incentivare una gestione delle difficoltà dell’impresa, dovuta all’impatto che la crisi può avere, oltre che sull’imprenditore anche sui terzi (i dipendenti, i creditori, i clienti, lo Stato), le recenti riforme sono intervenute in due direzioni. Da un lato, si richiede a tutti gli imprenditori di dotarsi sempre più di una struttura per rilevare tempestivamente ogni difficoltà economico-finanziaria, dall’altro lato introducendo strumenti innovativi che l’imprenditore può attivare per gestire le complessità. Si spiega nel documento “Prevenire e gestire le difficoltà dell’Impresa - Vademecum per le piccole e medie imprese” pubblicato dal CNCDEC.

Premessa

Le caratteristiche degli assetti organizzativi devono riflettere sempre la natura e l’intensità del rischio, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa e del settore in cui essa opera.

In pratica, si chiede che le funzioni aziendali siano strutturate in modo tale da garantire all’imprenditore un aggiornamento costante sull’andamento dell’impresa, fornendo un feedback in tempo quanto più possibile reale in relazione a tutte le aree di attività di quest’ultima.

Il rischio della crisi d’impresa:

A

viene misurato predisponendo “assetti organizzativi” in grado di intercettarlo ossia deve essere approntato un idoneo sistema di allarme

B

viene rilevato quando supera la soglia di allarme quindi l’allarme deve scattare tempestivamente

C

viene mitigato con ogni mezzo possibile quando si materializza quindi devono scattare le misure

Quanto detto è contenuto nel documentoPrevenire e gestire le difficoltà dell’Impresa - Vademecum per le piccole e medie imprese” pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università di Firenze e la Fondazione CR di Firenze, che affronta i tre macro-aspetti caratterizzanti l’iter di prevenzione e gestione delle situazioni di crisi nelle PMI, ossia:

  • l’istituzione di adeguati assetti organizzativi e contabili;
  • l’accesso alla composizione negoziata;
  • dialogare con i creditori finanziari.

Assetti adeguati nelle PMI

Gli assetti, cioè l’organizzazione interna dell’impresa, si possono considerare adeguati qualora siano in grado di fornire all’imprenditore tutte le informazioni necessarie ad affrontare le sfide poste dalla gestione dell’impresa, incluse quelle connesse all’emersione di difficoltà.

I segnali che l’impresa, per il tramite dei propri “assetti adeguati”, dovrà essere in grado di cogliere sono quelli relativi agli eventi più significativi che interessano la propria attività e che possono costituire una minaccia alla continuità aziendale. Attraverso indici e segnali che variano in ragione delle specificità proprie della singola impresa.

Collegato agli “assetti” c’è la sostenibilità del proprio indebitamento (si presume per almeno i 12 mesi successivi) adottando un piano di cassa per gestire tempestivamente eventuali squilibri.

La predisposizione di un piano di cassa (o “budget di tesoreria”) completo e ben strutturato è funzionale, da un lato, ad assicurare un monitoraggio continuo della situazione finanziaria dell’impresa, in modo da verificare eventuali disallineamenti fra previsioni e dati correnti e, dall’altro, a consentire l’elaborazione di una strategia per affrontare eventuali tensioni finanziarie.

Gli assetti organizzativi devono essere in grado di cogliere, oltre a segnali di natura finanziaria (ovvero quelli forniti dal piano di cassa), anche indici di natura non finanziaria.

Infatti, gli indici finanziari sono volti a rilevare la prima sintomatologia mentre gli indici non finanziari attengono spesso ai fattori scatenanti la crisi.

Gli indici non finanziari significativi ai fini della rilevazione di difficoltà dell’impresa possono essere classificati in:

A

indici relativi a situazioni esterne e/o di mercato

come la perdita di clienti chiave o di fornitori strategici, oppure l’ingresso di nuovi concorrenti nel mercato di riferimento

B

indici relativi a situazioni interne e/o di governance

come la perdita di dipendenti o amministratori chiave o il difetto di compliance con norme di legge

L’utilità di una gestione tempestiva delle eventuali difficoltà è confermata dal fatto che, secondo la nuova normativa, non solo l’imprenditore, ma anche i creditori sono chiamati ad attivarsi.

Pertanto, anche le banche e gli altri intermediari finanziari, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni sostanziali del rapporto, nonché revoche degli affidamenti, ne devono dare notizia anche agli organi di controllo interni, qualora siano presenti.

Un nuovo strumento: la composizione negoziata

La composizione negoziata consiste in un percorso guidato da un esperto e protetto da forme di responsabilità penale e azioni revocatorie, a carattere volontario, negoziale e stragiudiziale accessibile alle imprese che, pur essendo in situazioni di difficoltà, presentano ragionevoli prospettive di risanamento.

Nel corso della composizione negoziata, la gestione dell’impresa resta in capo all’imprenditore, che può compiere in autonomia gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Questi ultimi, tuttavia, sono soggetti a uno specifico regime di preventiva informazione dell’esperto.

Nel dettaglio:

  1. se l’impresa è in uno stato di crisi o di pre-crisi, la gestione deve evitare ogni pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività imprenditoriale, preservando la continuità aziendale;
  2. se l’impresa versa in stato di insolvenza reversibile, la gestione deve essere condotta nel prioritario interesse dei creditori. Ciò significa che il compimento di atti dovrà essere valutato con attenzione, informandone l’esperto e ottenendone l’assenso.

Tra le informazioni che devono essere fornite all’avvio del percorso di composizione negoziata rientrano:

  1. descrizione dell’impresae della sua attività, con l’indicazione del modello di business adottato;
  2. descrizione della tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali riscontrate (in sostanza, le cause della crisi e la sua entità);
  3. piano finanziario relativo ai successivi 6 mesi e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  4. indicazione delle eventuali iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare al fine di risolvere le difficoltà.

Dialogare con i creditori finanziari

Si è detto di come le banche, nel negoziare con un imprenditore in difficoltà, si trovino oggi limitate dalla disciplina prudenziale in materia di crediti “deteriorati”.

Per massimizzare le possibilità di successo del percorso di risanamento, diviene dunque fondamentale che il confronto con la banca sia avviato il prima possibile e sulla base di un quadro informativo completo.

Pertanto, è fondamentale per l’impresa:

  1. rilevare e affrontare la propria situazione di difficoltà coinvolgendo la banca prima che si siano verificati inadempimenti;
  2. attivare un dialogo con la banca essendo in possesso di tutte le informazioni richiamate.

L’avvio di un confronto negoziale in una fase precoce e sulla base di un quadro informativo completo e attendibile, inoltre, assume un’importanza centrale sul piano “relazionale”, contribuendo al raggiungimento di un accordo. La banca potrebbe percepire come “tradita” la fiducia riposta nell’imprenditore se quest’ultimo avvia il confronto presentando una situazione di crisi già grave.

Al contrario, un approccio serio e documentato da parte dell’imprenditore può avere l’ulteriore e importante effetto di rendere l’interlocutore bancario maggiormente propenso a superare insieme le difficoltà dell’impresa.

Alle banche e ai creditori finanziari, tuttavia, sono altresì imposti ulteriori e specifici obblighi di comportamento.

Infatti:

  1. i creditori finanziari non possono limitarsi a mantenere un atteggiamento passivo, ma sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo, per il tramite di rappresentanti dotati del potere necessario per assumere decisioni. È necessario, cioè, che anch’essi si facciano carico dell’obiettivo comune di individuare la migliore soluzione alla crisi, dato che essa può arrecare danno a vari soggetti;
  2. le banche non possono sospendere o revocare gli affidamenti soltanto perché il debitore ha avviato la composizione negoziata. Il debitore può dunque vedersi limitato l’utilizzo degli affidamenti di cui gode, ma solo se ciò è oggettivamente giustificato dal peggioramento delle prospettive di recupero del credito, che è onere della banca motivare in modo esplicito e circostanziato.

Tali strumenti, supportati da bravi consulenti, sono potenzialmente molto efficaci, anche e soprattutto quando vi si ricorre per tempo.

Riferimenti normativi:

  • CNCDEC, documento 17 luglio 2023 “Prevenire e gestire le difficoltà dell’Impresa - Vademecum per le piccole e medie imprese”.