La componente aggiuntiva del compenso, il c.d. palmario, riconosciuta dal cliente al difensore in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di emolumento straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale, è soggetto all’obbligo di fatturazione, la cui inosservanza espone il professionista alla sanzione disciplinare della censura. Così hanno statuito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16252/2023, depositata in data 8 giugno 2023.
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