La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33810, del 1° agosto 2023, ha affermato che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio e che, pertanto, vada assolto il liquidatore di una S.r.l., condannato nei due gradi di giudizio per bancarotta fraudolenta documentale per la mancata consegna della nota integrativa in bilancio al curatore fallimentare. Secondo la Cassazione, infatti, il documento allegato al bilancio non può essere annoverato fra le scritture e i libri la cui assenza configura il reato previsto dalla legge fallimentare.
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