Commento
AGEVOLAZIONI

Fringe benefit 2023: soglia di 3.000 euro per ogni genitore

di Marco Bomben | 25 Agosto 2023
Fringe benefit 2023: soglia di 3.000 euro per ogni genitore

Con la circolare n 23/E del 1° agosto 2023 l’Agenzia fornisce le indicazioni per l’innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit per i dipendenti con figli a carico, previsto per il solo 2023. In particolare, l’agevolazione spetta in misura piena a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico di entrambi. Partecipano alla determinazione della soglia anche le bollette relative alle utenze domestiche ma attenzione alla competenza: i consumi 2022 che hanno già beneficiato della soglia prevista dall’art. 12 del D.L. n. 115/2022 non possono essere conteggiati nel 2023.

Il contesto normativo

Il D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 ha introdotto importanti novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico.

In particolare, l’art. 40 stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, che:

  • la soglia di esenzione dei fringe benefit ordinariamente imponibili è elevata da 258,23 a 3.000 euro;
  • sono incluse nella predetta soglia, come già previsto l’anno scorso dal Decreto “Aiuti-quater”, le somme erogate o rimborsate dai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (bollette acqua, gas e luce).

La ratio della misura è quella di incentivare l’erogazione, da parte del datore di lavoro, di fringe benefit detassati, quale strumento per recuperare almeno in parte l’erosione del potere di acquisto causata dalla recente bolla inflattiva. Sin da principio, tuttavia, la disposizione ha creato diversi dubbi interpretativi che rischiavano di frenare la portata della misura.

Il documento di prassi in commento interviene, invece, a chiarire gli aspetti di maggior interesse in riferimento all’ambito oggettivo e soggettivo dell’agevolazione, nonché alle modalità operative di applicazione da parte del datore di lavoro.

Ambito oggettivo

A norma dell’art. 51, comma 3 del TUIR fa eccezione al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (quindi i fringe benefit) se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23.

Per il solo 2023, come detto il richiamato art. 40:

  • eleva tale soglia a 3.000 euro;
  • include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

L’Agenzia chiarisce che la norma produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 commi 182-189 della Legge n. 208/2015, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi. La detassazione opera anche nell’eventualità in cui i fringe benefit siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit (cfr. circolare 28/E/2016).

Altra puntualizzazione di rilievo interessa poi la verifica del periodo di competenza dei consumi indicati nelle bollette chieste a rimborso dal lavoratore dipendente.

Le somme pagate per le utenze nel 2023, infatti, se riferite a consumi di competenza del 2022, che hanno già beneficiato della soglia di esenzione dei fringe benefit per il 2022 (ad esempio fattura di novembre 2022 pagata il 10 gennaio 2023), ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 115/2022, non possono essere considerate ai fini dell’agevolazione per il 2023.

Ambito soggettivo

Sotto il profilo soggettivo la misura di favore è circoscritta ai lavoratori dipendenti “con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi”.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione rilevano tutti i figli che siano “fiscalmente a carico” ossia con un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) nel periodo di imposta inferiore a:

  • 4.000 euro, per i figli di età inferiore a 24 anni;
  • 2.840,51 euro, per i figli “over” 24.

Il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno (quindi, 31 dicembre 2023, vista la vigenza limitata al periodo d’imposta in corso). Pertanto, la verifica potrà essere effettuato solo post riconoscimento del fringe benefit con tutti i possibili effetti indesiderati (conguaglio a sfavore a fine anno) in caso di “extra reddito” del figlio conseguito a fine anno (es. universitario che trova lavoro a ottobre 2023).

La circolare affronta in modo risolutivo anche uno dei principali dubbi sorti in precedenza, ossia la necessità o meno che il figlio risulti a carico “integralmente” (100%, piuttosto che solo al 50%).

Ebbene, l’agevolazione spetta in misura intera (sino a 3.000 euro):

  • a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
  • anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).

In aggiunta, se i genitori si accordano per attribuire l’intera detrazione per figli a carico (art. 12, comma 1, lett. c, del  TUIR) a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta in ogni caso in misura piena a entrambi i genitori, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico di entrambi.

Attenzione però che le spese per utenze domestiche non possono essere rimborsate due volte: come chiarito con la circolare n. 35/2022, infatti, si avrebbe in questo caso una duplicazione indebita del beneficio.

Modalità applicative

L’innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro non rappresenta una misura riconosciuta in via automatica ma richiede alcuni adempimenti da parte di datore e lavoratore dipendente, oggetto di opportuni chiarimenti:

Adempimento

I chiarimenti delle entrate

Dichiarazione del lavoratore

Per fruire dell’agevolazione è necessario:

  • predisporre e conservare una specifica autodichiarazione (anche firmata digitalmente):
    • attestante il possesso dei requisiti richiesti,
    • nella quale riportare il codice fiscale dei figli a carico;
  • non essendo prevista una specifica forma, tale dichiarazione può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.

La circolare evidenzia che i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio, perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti previsti) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Si consiglia quindi di inserire tale impegno all’interno della dichiarazione.

Informativa alle RSU

In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa. Tuttavia, atteso che l’agevolazione riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del 2023.

Riferimenti normativi:

 

Sullo stesso argomento:Fringe benefit