Commento
IVA

Vendite all’asta: profili IVA

di Stefano Setti | 14 Luglio 2023
Vendite all’asta: profili IVA

Le agenzie di vendite all’asta, dal 1° gennaio 2001, applicano il regime speciale IVA del margine disciplinato dall’art. 40-bis del D.L. n. 41/1995 con riferimento alle cessioni effettuate in nome proprio e per conto di privati in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. Rivediamo assieme le caratteristiche del regime applicato da tali soggetti.

Regime IVA delle vendite all’asta

L’art. 40-bis del D.L. n. 41/1995, con decorrenza 1° gennaio 2001, prevede che per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, indicati nella Tabella allegata al citato D.L., effettuate da esercenti agenzie di vendita all’asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta di tali beni, l’IVA relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente.

Tenendo presente che:
• il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta all’acquirente del bene;
• l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato.

Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

  • soggetti passivi d’imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l’imposta afferente all’acquisto o all’importazione del bene;
  • soggetti passivi d’imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione Europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
  • soggetti passivi d’imposta che abbiano assoggettato l’operazione al particolare regime d’imposta previsto dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995.

Inoltre:

  • per gli esercenti agenzie di vendite all’asta non è ammessa in detrazione l’IVA afferente alle spese accessorie alla vendita;
  • le agenzie di vendita all’asta applicano il regime del margine relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione Europea;
  • le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all’asta si considerano effettuate ai fini IVA all’atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.

Tabella: Riassumendo …

Ambito di applicazione del regime del margine per le case d’asta

Il regime del margine torna applicabile con riferimento alle cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione:

  • effettuate dagli organizzatori della vendita all’asta;
  • in nome proprio e per conto di “privati”;
  • in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta dei beni.

Beni acquistati dall’asta

Affinché torni applicabile il regime del margine, i beni devono essere acquistati dall’esercente l’agenzia di vendita all’asta:

  • sulla base di contratti di commissione;
  • nel territorio dello Stato italiano o in quello di altro Stato membro.

Vendite effettuate per conto dei privati

Sono considerate vendite effettuate per conto di “privati” anche le vendite realizzate in base ai contratti di commissione stipulati con soggetti passivi IVA che:

  • non hanno potuto detrarre, neppure parzialmente, l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni;
  • beneficiano, nello Stato di appartenenza, se membro dell’UE, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
  • hanno assoggettato la cessione al regime del margine.

Calcolo del margine

La base imponibile della rivendita è data dalla differenza tra:

  • il prezzo dovuto dal cessionario del bene e
  • l’importo che l’esercente l’agenzia di vendita all’asta corrisponde al committente successivamente alla vendita del bene.

Tenendo presente che:

  • nel prezzo dovuto dal cessionario è compresa la commissione e le altre spese accessorie addebitate dall’esercente all’acquirente del bene venduto;
  • l’importo che l’organizzatore della vendita all’asta corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene, al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato.

Momento di effettuazione e fatturazione

Le cessioni agli esercenti agenzie di vendite all’asta si considerano effettuate all’atto della rivendita dei beni stessi da parte del commissionario.

Con riferimento alla fatturazione si tenga, inoltre, presente che:
• nella fattura emessa dall’agenzia d’asta non deve essere indicata l’IVA separatamente dal corrispettivo praticato (sul punto si veda la C.M. n. 207/E del 16 novembre 2000). La fattura deve specificare espressamente che l’operazione è assoggettata al regime speciale;
• nella fattura va riportata, a seconda dei casi, una delle seguenti annotazioni:
a. “regime del margine - beni usati”;
b. “regime del margine - oggetti d’arte”;
c. “regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione”.

Spese accessorie e IVA indetraibile

Per le case d’asta è indetraibile l’IVA concernente le spese accessorie alla vendita.

Regime del margine: le diverse tipologie

Il regime del margine prevede tre diverse modalità di determinazione dell’imposta:

  • regime del margine ordinario (o analitico), dove l’eventuale margine imponibile viene determinato per ogni singolo bene. I soggetti che effettuano occasionalmente cessioni di beni usati sono tenuti all’applicazione del margine analitico. Tuttavia, per opzione, nella dichiarazione relativa all’anno in cui sono state effettuate operazioni soggette al regime del margine, possono applicare la detrazione dell’imposta nei modi ordinari; in tal caso, l’imposta relativa agli acquisti è detraibile solo al momento della cessione del bene;
  • regime del margine forfetario (o percentuale), dove la base imponibile viene determinata in base a percentuali fissate dalla norma sul corrispettivo di vendita;
  • regime del margine globale, dove il margine viene determinato per masse di operazioni effettuate cumulativamente nel mese o trimestre.

Metodo

Come calcolare il margine

Ordinario
(o analitico)

  • Base imponibile (per ogni singola operazione): differenza tra il corrispettivo e il prezzo di acquisto del bene, comprensivo delle eventuali spese accessorie e di riparazione;
  • costi riferibili all’acquisto del bene: vanno computati al lordo dell’imposta, anche se l’IVA risulta separatamente addebitata;
  • imposta: viene calcolata solo sulle differenze di segno positivo; se la differenza è negativa il margine viene considerato pari a zero, per cui non è dovuta nessuna imposta.

Forfetario (o percentuale)

Il margine su cui calcolare l’imposta viene determinato applicando al prezzo di vendita le seguenti percentuali:

  • 60% per le cessioni di oggetti d’arte dei quali manca il prezzo di acquisto oppure quando è privo di rilevanza o è indeterminabile;
  • 50% per i soggetti che esercitano attività di commercio ambulante, esclusi i prodotti editoriali di antiquariato;
  • 25% per i prodotti editoriali, esclusi quelli di antiquariato;
  • 50% del prezzo di vendita per le cessioni di parti o pezzi di ricambio di automezzi o apparecchiature elettromeccaniche e di libri di antiquariato ceduti in sede fissa;
  • 25% del prezzo di vendita per i prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti.

Globale

  • Base imponibile: viene determinata come per il regime del margine analitico, ma non per singola operazione, bensì per masse di operazioni, effettuate periodicamente (mese/ trimestre);
  • imposta: è calcolata sulla differenza tra il volume complessivo delle cessioni e il totale degli acquisti, comprensivi delle spese accessorie e di riparazione; se, nel periodo di riferimento, l’ammontare degli acquisti supera quello delle vendite (margine negativo), l’eccedenza va computata nella liquidazione del periodo successivo;
  • se le cessioni eseguite sono relative a beni soggetti ad aliquote diverse, è necessario eseguire la ventilazione del margine, sulla base del rapporto fra i corrispettivi assoggettati alla stessa aliquota rispetto all’ammontare complessivo dei corrispettivi.

I contribuenti che operano nel regime del margine analitico o forfetario possono optare, per ogni singola cessione, per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
Sul punto si evidenzia che:
• l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di inizio attività o annuale relativa all’anno in cui l’operazione interessata dalla scelta è stata effettuata,
• nel caso in cui venga esercitata tale opzione l’IVA relativa alle spese accessorie potrà essere portata in detrazione solo al momento della rivendita dei beni stessi.

I contribuenti soggetti al metodo globale del margine possono optare per l’applicazione del regime analitico, ma, in questo caso, l’opzione si riferisce all’intera attività e non alle singole operazioni e ha validità per almeno un triennio.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Regime del margine