L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13 del 13 giugno scorso ha chiarito che, per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (da 2 a 4), per fruire della detrazione al 110% (in luogo del 90%) va fatto riferimento alla CILA originariamente presentata (o al diverso titolo abilitativo richiesto) e alla data dell’assemblea di approvazione dei lavori condominiali originariamente previsti anche nel caso in cui, successivamente, sia stato presentato un progetto in variante alla CILA originaria (o al diverso titolo abilitativo) e sia stata fatta una nuova assemblea per l’approvazione della variante al progetto originario.
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