La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 13 luglio 2023, causa C-344/22, ha affermato che non costituisce una “prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso”, e non è quindi soggetta a IVA, la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune, qualora quest’ultimo riscuota un’imposta di soggiorno giornaliera dai visitatori che vi soggiornano, se l’obbligo di versare l’imposta è collegato non già all’utilizzo delle strutture, bensì al soggiorno nel territorio comunale e tali strutture sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti.
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