Dopo la presa di posizione secca della Cassazione ad ottobre dell’anno scorso (ordinanza n. 34151/2022) sull’obbligatorietà ai fini della fruizione dell’ecobonus della Comunicazione all’ENEA, si registrano le prime prese di posizione da parte degli operatori che, magari in sede di successiva circolazione del credito, rilevano il tardivo adempimento quale obiezione per non procedere con il relativo pagamento. Vediamo assieme quindi, l’ambito applicativo dell’orientamento giurisprudenziale nonché la strada della remissione in bonis quale modalità per regolarizzare eventuali violazioni.
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