Crediti d’imposta contro il caro energia: La comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 16 marzo
L’art. 1, comma 6, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, l’art. 2, comma 5, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 e l’art. 7, comma 1-quater, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, dispongono che le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta contro il caro energia avrebbero dovuto inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nel 2022.
Nel complesso, la scadenza del 16 marzo riguardava:
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;
- i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al terzo e quarto trimestre 2022 (vedi tabella).
Comunicazione credito d’imposta energia 3° e 4° trimestre 2022
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Cosa
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Comunicazione crediti d’imposta contro il caro energia 3° e 4° trimestre.
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Oggetto di comunicazione
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Interoammontare del credito d’imposta maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato fino alla data di comunicazione. Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida.
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Crediti d’imposta oggetto di cessione
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- CODICE 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) - articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6983 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6984 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6985 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6986 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6987 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) - articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6993 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) - articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6994 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6995 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) - articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6996 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6972 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (novità Decreto “Milleproroghe” e Provv. prot. n. 2023/56785).
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Scadenza
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16 marzo 2023, eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse con lo stesso canale telematico entro il 21 marzo 2023. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.
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Ulteriori ipotesi di scarto (invio tramite PEC anche dopo il 16 marzo- FAQ ADE 10 marzo)
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- La comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
- l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
- il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.
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Modalità di invio
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Direttamente dall’impresa o tramite intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Software o servizio web
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La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi - Agevolazioni - Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.
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Disposizioni di prassi
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Provv. prot. n. 2023/44905 e Provv. prot. n. 2023/56785.
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Conseguenza omessa comunicazione
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Perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo alla data del 16 marzo.
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Ipotesi di esonero/divieto invio comunicazione
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- Credito già oggetto di cessione con comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo (salvo annullamento comunicazione di cessione o rifiuto da parte del cessionario);
- Credito utilizzato per intero in F24 alla data del 16 marzo.
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Ulteriori casi con obbligo di comunicazione
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Anche laddove il credito sarà successivamente oggetto di cessione.
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L’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 (e successive modificazioni).
Crediti d’imposta contro il caro energia, comunicazione all’Agenzia delle Entrate con remissione in bonis
In base alla ricostruzione fatta finora, il mancato invio della comunicazione dei crediti residui, entro lo scorso 16 marzo, comportava la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo a partire dal giorno successivo (vedi punto 3.1 del Provv. prot. n. 2023/44905).
Dopo la scadenza del 16 marzo, si vedevano contrapposte due distinte correnti di pensiero circa il ricorso alla remissione in bonis per sanare l’omessa comunicazione.
La prima, in base alla quale, al pari delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, per le quali l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 33/E del 2022 ha aperto alla remissione in bonis, anche per le comunicazioni dei crediti energetici l’impresa può ricorrere alla remissione in bonis. La seconda che invece escludeva il ricorso alla remissione in bonis posto che è la stessa norma (vedi art. 1, comma 6 del D.L. n. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”, art. 2, comma 5 del D.L. n. 144/2022 e comma 1-quater, art. 7 D.L. n. 115/2022), così come ribadito dall’Agenzia delle Entrate sul proprio portale, a prevedere l’obbligo di comunicazione entro il 16 marzo, a pena di decadenza della possibilità di utilizzare il credito residuo.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Crediti d’imposta contro il caro energia, comunicazione all’Agenzia delle Entrate con remissione in bonis incerta.
Remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012)
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Cosa
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Remissione in bonis
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Effetti
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La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa al ricorrere di determinate condizioni.
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Condizioni da rispettare
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- la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
- rispettodei requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- effettuazione della comunicazione ovvero esecuzione dell’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versamento della sanzione di 250 euro, senza compensazione, codice tributo 8114 (art. 11, comma 1 del D.Lgs. 471/1997).
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Entro quando
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Entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’ordinario termine di scadenza per l’adempimento/comunicazione.
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A dirimere ogni contrapposizione ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 19 giugno.
Nella risoluzione citata, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla remissione in bonis partendo dalla considerazione in base alla quale la comunicazione:
- non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati;
- infatti, la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023;
- non influenza le compensazioni già effettuate alla data del 16 marzo.
Considerata la natura formale dell’adempimento, l’omessa comunicazione può essere sanata con la remissione in bonis.
In considerazione di ciò, con un successivo avviso pubblicato in data 26 giugno, sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico per l’invio della comunicazione.
La remissione in bonis (vedi tabella precedente) di norma ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’ordinario termine di scadenza per l’adempimento/comunicazione (30 novembre 2023), deve però tenere conto anche dei limiti temporali di utilizzo dei suddetti crediti in compensazione (30 settembre per i crediti gas ed energia elettrica 3° e 4 trimestre). Così come evidenziato nel nostro approfondimento citato in precedenza.
Infatti, nella risoluzione n. 27, l’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco che ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamenteprecedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Remissione in bonis comunicazione contro il caro energia (risoluzione n. 27)
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Omessa comunicazione
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Invio comunicazione entro il 30 settembre (con sanzione di 250 euro, vedi tabella precedente) comunque prima dell’utilizzo del credito residuo in compensazione.
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Comunicazione errata
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- annullamento della comunicazione già inviata (e versamento sanzione di 250 euro);
- invio successivo della nuova comunicazione.
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L’eventuale precedente scarto dell’F24 legato all’omessa comunicazione rappresenta un semplice alert, non essendo riconducibile ad attività quali accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento inibitorie della remissione in bonis.
Riferimenti normativi:
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- Agenzia delle Entrate risoluzione 19 giugno 2023, n. 27;
- Agenzia delle Entrate, avviso 26 giugno 2023;
- Provvedimento, Agenzia delle Entrate, Provv. 16 febbraio 2023, prot. n. 2023/44905;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 novembre 2022, n. 36/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 16 giugno 2022, n. 20/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 13 maggio 2022, n. 13/E.
Crediti d’imposta contro il caro energia, comunicazione con remissione in bonis, riaperto il canale telematico
di Andrea Amantea | 7 Luglio 2023
Entro lo scorso 16 marzo, le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta contro il caro energia, 3° e 4° trimestre 2022, hanno dovuto inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione circa l’ammontare dei bonus spettanti per i citati trimestri del 2022. Il mancato invio comportava la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Con la risoluzione n. 27 del 19 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla remissione in bonis per sanare l’omessa o errata comunicazione. Qualche giorno dopo la conferma della possibilità di ricorrere alla remissione in bonis, l’Agenzia delle Entrate ha riaperto il canale telematico per l’invio della comunicazione, distinguendo tra omessa comunicazione e comunicazione errata.
Crediti d’imposta contro il caro energia: La comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 16 marzo
L’art. 1, comma 6, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, l’art. 2, comma 5, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 e l’art. 7, comma 1-quater, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, dispongono che le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta contro il caro energia avrebbero dovuto inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nel 2022.
Nel complesso, la scadenza del 16 marzo riguardava:
Comunicazione credito d’imposta energia 3° e 4° trimestre 2022
Cosa
Comunicazione crediti d’imposta contro il caro energia 3° e 4° trimestre.
Oggetto di comunicazione
Interoammontare del credito d’imposta maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato fino alla data di comunicazione. Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida.
Crediti d’imposta oggetto di cessione
Scadenza
16 marzo 2023, eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse con lo stesso canale telematico entro il 21 marzo 2023. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.
Ulteriori ipotesi di scarto (invio tramite PEC anche dopo il 16 marzo- FAQ ADE 10 marzo)
Modalità di invio
Direttamente dall’impresa o tramite intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Software o servizio web
La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi - Agevolazioni - Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.
Disposizioni di prassi
Provv. prot. n. 2023/44905 e Provv. prot. n. 2023/56785.
Conseguenza omessa comunicazione
Perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo alla data del 16 marzo.
Ipotesi di esonero/divieto invio comunicazione
Ulteriori casi con obbligo di comunicazione
Anche laddove il credito sarà successivamente oggetto di cessione.
L’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 (e successive modificazioni).
Crediti d’imposta contro il caro energia, comunicazione all’Agenzia delle Entrate con remissione in bonis
In base alla ricostruzione fatta finora, il mancato invio della comunicazione dei crediti residui, entro lo scorso 16 marzo, comportava la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo a partire dal giorno successivo (vedi punto 3.1 del Provv. prot. n. 2023/44905).
Dopo la scadenza del 16 marzo, si vedevano contrapposte due distinte correnti di pensiero circa il ricorso alla remissione in bonis per sanare l’omessa comunicazione.
La prima, in base alla quale, al pari delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, per le quali l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 33/E del 2022 ha aperto alla remissione in bonis, anche per le comunicazioni dei crediti energetici l’impresa può ricorrere alla remissione in bonis. La seconda che invece escludeva il ricorso alla remissione in bonis posto che è la stessa norma (vedi art. 1, comma 6 del D.L. n. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”, art. 2, comma 5 del D.L. n. 144/2022 e comma 1-quater, art. 7 D.L. n. 115/2022), così come ribadito dall’Agenzia delle Entrate sul proprio portale, a prevedere l’obbligo di comunicazione entro il 16 marzo, a pena di decadenza della possibilità di utilizzare il credito residuo.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Crediti d’imposta contro il caro energia, comunicazione all’Agenzia delle Entrate con remissione in bonis incerta.
Remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012)
Cosa
Remissione in bonis
Effetti
La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa al ricorrere di determinate condizioni.
Condizioni da rispettare
Entro quando
Entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’ordinario termine di scadenza per l’adempimento/comunicazione.
A dirimere ogni contrapposizione ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 19 giugno.
Nella risoluzione citata, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla remissione in bonis partendo dalla considerazione in base alla quale la comunicazione:
Considerata la natura formale dell’adempimento, l’omessa comunicazione può essere sanata con la remissione in bonis.
In considerazione di ciò, con un successivo avviso pubblicato in data 26 giugno, sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico per l’invio della comunicazione.
La remissione in bonis (vedi tabella precedente) di norma ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’ordinario termine di scadenza per l’adempimento/comunicazione (30 novembre 2023), deve però tenere conto anche dei limiti temporali di utilizzo dei suddetti crediti in compensazione (30 settembre per i crediti gas ed energia elettrica 3° e 4 trimestre). Così come evidenziato nel nostro approfondimento citato in precedenza.
Infatti, nella risoluzione n. 27, l’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco che ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamenteprecedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Remissione in bonis comunicazione contro il caro energia (risoluzione n. 27)
Omessa comunicazione
Invio comunicazione entro il 30 settembre (con sanzione di 250 euro, vedi tabella precedente) comunque prima dell’utilizzo del credito residuo in compensazione.
Comunicazione errata
L’eventuale precedente scarto dell’F24 legato all’omessa comunicazione rappresenta un semplice alert, non essendo riconducibile ad attività quali accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento inibitorie della remissione in bonis.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Calore-energia
Che tipo di comunicazione dovevano inviare le imprese all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023?
Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta contro il caro energia avrebbero dovuto inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nel 2022.
Quali erano le scadenze riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas naturale?
La scadenza del 16 marzo riguardava i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022; i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022; i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022.
Quali modalità potevano essere utilizzate per l'invio della comunicazione?
L'invio della comunicazione poteva essere effettuato direttamente dall’impresa o tramite intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Quali erano le ipotesi di esonero o divieto di invio della comunicazione?
Era esonerato dall'invio della comunicazione il credito già oggetto di cessione con comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo (salvo annullamento comunicazione di cessione o rifiuto da parte del cessionario) e il credito utilizzato per intero in F24 alla data del 16 marzo.
Quali erano le conseguenze dell'omessa comunicazione?
L'omessa comunicazione comportava la perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo alla data del 16 marzo.