Commento
SPORT

1° Luglio 2023: il nuovo lavoratore sportivo - caratteristiche essenziali

di Guido Martinelli, Biagio Giancola | 24 Luglio 2023
1° Luglio 2023: il nuovo lavoratore sportivo - caratteristiche essenziali

Una delle maggiori novità collegate alla entrata in vigore del nuovo art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 sul lavoro sportivo è rappresentata dall’elencazione tassativa delle qualifiche dei soggetti che potranno essere ritenuti lavoratori sportivi e, come tali, interessati dalla nuova disciplina prevista dal legislatore. Il presupposto per tutte le figure è che l’attività sia svolta a titolo oneroso. Non sono invece lavoratori sportivi i tesserati “volontari” che percepiscono esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per l’effettuazione dell’incarico nonché, per atleti, allenatori e istruttori, i premi unilateralmente determinati dalla Federazione o dal sodalizio sportivo per il quale sono tesserati.

Premessa

Il 1° luglio 2023 è ufficialmente entrato in vigore il testo integrale del D.Lgs. n. 36/2021, che al Titolo V (art. 25 ss.) introduce, per la prima volta nel dilettantismo, la definizione di lavoratore sportivo (art. 2, comma 1, lett. dd, D.Lgs. n. 36/2021) che contempla delle figure tipizzate.

Invero, la suddetta definizione non tiene conto dell’intervento innovatore del c.d. “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 163/2022, che ha modificato ed integrato l’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021 ultimo periodo, introducendo una categoria “residua” di lavoratore sportivo.

Seguono, pertanto, brevi cenni sulle figure ricomprese nel perimetro del lavoro sportivo.

Art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021 - forme tipizzate

Il lavoratore sportivo, deve essere tesserato e titolare di una prestazione sportiva remunerata.

Nello specifico, è lavoratore sportivo:

  • l’Atleta (tutti i soggetti tesserati all’organismo affiliante in qualità di atleta/giocatore che svolgono tale attività a titolo oneroso);
  • l’Allenatore (tutti i soggetti tesserati ed “abilitati” dall’organismo affiliante a seguire le attività agonistiche degli atleti tesserati);
  • l’Istruttore (categoria ampia e non definita dalla legge, che comunque ricomprende nella prassi i tesserati “abilitati” dall’organismo affiliante a svolgere attività formativa per la disciplina sportiva praticata);

Si pone il problema se possa essere ugualmente riconosciuto il titolo conseguito da diverso organismo sportivo riconosciuto dal CONI rispetto a quello affiliante. Dipende tutto dal tesseramento: se l’organismo affiliante tessera come istruttore un soggetto che ha conseguito il brevetto da altro ente nulla osta, in assenza di tesseramento si ritiene che il mero possesso di brevetto rilasciato da altro ente non consenta il consolidarsi di una prestazione di lavoro sportivo.

  • il Direttore tecnico (definito dall’art. 2, comma 1, lett. q, D.Lgs. n. 36/2021 come coloro che: “curano l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendono alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre delle società sportive”, come tale dovrà essere tesserato per l’organismo affiliante e avere brevetto per allenare la squadra che partecipa al campionato di maggior livello del sodalizio sportivo contraente);

La presenza del direttore tecnico potrebbe porre in condizione di eterodirezione (e quindi subordinazione) gli allenatori alle “sue dipendenze”.

  • il Direttore sportivo (figura tipizzata dall’art. 2 comma 1 lett. p, D.Lgs. n. 36/2021, come colui: “che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetti il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento”);

Si tratta di una figura abbastanza problematica, per due ordini di motivi:
in primis perché la maggior parte delle Federazioni non ha un tesseramento specifico per la figura del direttore sportivo (sarà comunque necessario un tesseramento almeno come dirigente sociale), un po’ perché non esiste una formazione specifica per tale ruolo se non quella, comunque, non in esclusiva, del c.d. “manager dello sport”, intendendo come tale il soggetto in possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47);
• inoltre perché molte delle attività indicate sono svolte da soggetti che all’interno del sodalizio sportivo hanno qualifiche diverse quali segretario generale o general manager.
Dunque: qualora le attività sopra riportate siano svolte a titolo oneroso da soggetto che non possiede, formalmente, la qualifica di direttore sportivo, potrà essere ritenuto de facto lavoratore sportivo? A mente di chi scrive, la risposta è positiva, prevalendo l’aspetto operativo delle funzioni rispetto alla qualifica formale, ma comunque è opportuno attendere chiarimenti ufficiali.

  • il preparatore atletico (figura mutuata dalla abrogata Legge n. 91/1981, seppure la maggior parte di enti affilianti non contempli, tra le proprie figure di tesserati, quella di preparatore atletico. In tal senso, il tesseramento dovrà essere necessariamente di natura tecnica (allenatore o istruttore).

Ci si chiede se il preparatore atletico, per l’attività svolta, oltre ad essere un tecnico della disciplina praticata debba essere, per la funzione svolta, anche un chinesiologo. Alcun dato normativo porta a questa conclusione anche se, a nostro avviso, sarebbe auspicabile che così fosse.

  • Il direttore di gara (codificato dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. o, e l’art. 18 D.Lgs. n. 36/2021. Trattasi di categoria omogenea di soggetti tesserati ed abilitati, preposti al controllo, misurazione e verifica dello svolgimento di una manifestazione sportiva, indipendentemente dalla qualifica posseduta - es. arbitri, ufficiali di gara, giudici di sedia, cronometristi, giudici di linea, addetti al referto, ecc.).

Non vi rientrano quei dirigenti che, occasionalmente, svolgono dette funzioni per mancato arrivo o designazione del direttore di gara.

Sul direttore di gara: schema del provvedimento di modifica del D.Lgs. n. 36/2021 (n. 49 in corso di approvazione)

Il c.d. “Correttivo-bis” ossia lo schema del provvedimento che integra, tra l’altro, il D.Lgs. n. 36/2021, cui il Senato ha espresso parere favorevole in data 13 luglio 2023, novella l’art. 25 D.Lgs. n. 36/2021 e semplifica ulteriormente la disciplina dei direttori di gara.

Qualora approvato, il “Correttivo-bis” prevede che per i direttori di gara e, in generale, per i soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive nel settore dilettantistico, sia sufficiente una comunicazione o designazione, alla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata od Ente di Promozione Sportiva, per ogni singola prestazione.

Inoltre, per questa categoria vengono nuovamente reintrodotti i rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza secondo la medesima disciplina dei volontari (art. 29, comma 2 D.Lgs. n. 36/2021), in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute Spa.

Quanto agli adempimenti, le comunicazioni al centro per l’impiego sono effettuate fino ad un massimo di trenta prestazioni, in un arco temporale non superiore a tre mesi, possono avvenire entro il trentesimo giorno successivo la scadenza del trimestre ed andranno comunicate all’Ente affiliante, ai fini delle annotazioni sul Registro Unico delle Attività Sportivo Dilettantistiche.

L’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021 “altre categorie di lavoratori sportivi”

Il testo dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 come novellato dal “Correttivo-bis” di prossima approvazione, definisce la categoria residuale di “lavoratore sportivo” ossia ogni altro tesserato che svolga verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Quindi, rispetto la formula attualmente in vigore:

  1. non si fa più alcun riferimento alle indicazioni delle federazioni;
  2. il soggetto deve essere tesserato e deve avere una tessera collegata alla mansione svolta;
  3. la mansione deve essere non solo ricompresa in un regolamento tecnico di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ma deve essere anche “necessaria” allo svolgimento dell’attività sportiva.

Ne deriva, quindi, che nessun legittimo affidamento si potrà dare alle delibere delle Federazioni e degli enti che, in questi giorni, hanno stilato liste di “lavoratori sportivi”, almeno in tutti i casi in cui non vi fosse un apposito articolo del regolamento tecnico che espressamente preveda quella funzione e ne dimostrasse la necessità della funzione ai fini delle competizioni agonistiche (solo per fare un esempio, si pensi all’assistente bagnante in occasione degli allenamenti e competizioni agonistiche o chi sistema le boe del campo di regata della vela).

Al contrario, sono regolarmente considerati lavoratori sportivi i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti anche in assenza di delibera dell’organismo affiliante o comunque di citazione all’interno di questa.

Per ovviare a questa frammentazione dovuta all’intervento di ciascun ente affiliante, si segnala come appare probabile che nel testo in corso di approvazione risulti contemplato un espresso potere di avocazione in capo al Dipartimento per lo Sport.

In tale ottica, dunque, la categoria residuale di “lavoratori sportivi”, quindi dell’accesso alle agevolazioni ed alle semplificazioni, non è più suscettibile di interpretazione “arbitraria”.

Tornando al “lavoro sportivo” si ricorda da ultimo, che non sono considerati tali i collaboratori amministrativi gestionali inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi: pertanto i loro adempimenti di lavoro non potranno essere assolti dal Registro Nazionale delle attività Sportivo Dilettantistiche e si applicherà loro l’aliquota ordinaria prevista per i co.co.co.

Nella prassi, invero, la figura dell’amministrativo-gestionale si potrebbe sovrapporre per affinità di mansioni a quella del direttore sportivo, la cui disciplina, invero, risulta molto più favorevole rispetto a quella del collaboratore, essendo applicabili le semplificazioni delle funzioni lavoro previste con il registro delle attività sportive, la presunzione di cococo per le prestazioni inferiori alle 24 ore (diamo già con fiducia il dato che diventerà ufficiale solo dopo l’approvazione del c.d. “Correttivo bis”), e l’aliquota previdenziale del 25%.

Tuttavia, le suddette agevolazioni non sono applicabili alle collaborazioni amministrativo gestionali.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163;
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 2, 18, 25, 29;
  • Dossier n. 102, Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 - A.G. n. 49.