CILA ordinaria e superbonus al 110% anche nel 2023
L’art. 9, comma 1, lett. a), del c.d. Decreto “Aiuti-quater” (D.L. n. 176/2022) ha previsto - per le spese, ammissibili al superbonus, sostenute nel corso del 2023 - la riduzione dell’aliquota di detrazione prevista per gli interventi agevolati dal 110% al 90%.
Il successivo comma 2, soppresso in sede di conversione, prevedeva la possibilità di non applicare il depotenziamento dell’agevolazione per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultava effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori fosse stata adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 (e, dunque, entro il 24 novembre 2022).
In materia, è intervenuta anche la Legge di Bilancio per il 2023 (art. 1, comma 894, della Legge n. 197/2022), che ha previsto l’integrale riformulazione delle previsioni sopra citate, disponendo la proroga della maxi detrazione del 110% per le spese sostenute nel 2023 dai condomìni e proprietari unici di edifici con unità diverse dalle pertinenze da 2 a 4, nei seguenti casi:
- per i condomìni, a condizione di:
- aver deliberato i lavori entro il 18 novembre: in tal caso basta il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022;
- aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre: in questo caso si rende necessario aver anche depositato la CILA entro il 25 novembre 2022;
- per i proprietari unici di edifici con unità da 2 a 4 e le Onlus, le OdV e le APS (con immobili non in condominio) se, alla data del 25 novembre 2022, risultava già presentata la CILA. In tal caso, non serviva alcuna delibera del proprietario.
Il riferimento normativo è purtroppo effettuato alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto “Rilancio”, ossia alla “CILA-Superbonus” (CILAS), introdotta dal 1° giugno 2021.
La norma non fa menzione, invece, di “CILA ordinaria”, SCIA, permesso a costruire o ad altri titoli edilizi abilitativi se non con riferimento agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali la norma richiede che alla data del 31 dicembre 2022 risulti già presentata “l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo”.
In tale contesto parte della dottrina era stata portata a ritenere che la riduzione del superbonus potesse trovare applicazione anche con riferimento agli interventi che a questi soggetti che prima del 1° giugno 2021 avevano presentato una “CILA ordinaria” o un’altra richiesta di titolo edilizio abilitativo diversi dalla “CILA-Superbonus” (all’epoca non ancora prevista) e che, sulla scorta delle indicazioni fornite per altro dall’ANCI (Quaderno ANCI del 28 luglio 2021), si erano limitati a proseguire l’intervento senza presentare una nuova “Cila-Superbonus”.
Tale posizione, fortemente penalizzante per il contribuente, è stata fortunatamente superata con la circolare n. 13/E/2023 secondo cui per gli interventi “iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter dell’art. 119 (n.d.r. “CILA-Superbonus”), rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente”.
La CILA ordinaria può quindi blindare il superbonus nel 2023 per gli interventi iniziati prima del 1° giugno 2021, mentre per gli interventi successivi è necessario verificare la CILA-Superbonus.
Progetto in variante irrilevante anche se cambiano impresa o committente
In materia di titoli edilizi funzionali a beneficiare della maxi detrazione in misura potenziata anche per il 2023 è intervenuto anche l’art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 11/2023 con una norma di interpretazione autentica.
In particolare, si è precisato che:
“le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.
In altri termini, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per gli interventi agevolabili di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria CILA-Superbonus o del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, e, in caso di interventi condominiali, alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori.
Sul punto, la circolare in commento ha opportunamente precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dal citato comma 894:
- le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;
- la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
- la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.
In caso di varianti in corso d’opera l’Agenzia puntualizza infine che “il comma 13-quinquies dell’art. 119 del Decreto Rilancio prevede che in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata”.
Riferimenti normativi:
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 894;
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, art. 9;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119 e 121;
- Agenzia delle Entrate, circolare 13 giugno 2023, n. 13/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.
La CILA “ordinaria” può salvare il superbonus al 110% nel 2023
di Marco Bomben | 15 Giugno 2023
Per i lavori iniziati prima del 1° giugno 2021 da parte di condomìni e proprietari unici di edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari, la CILA “ordinaria” è sufficiente a blindare il superbonus in misura “potenziata” al 110% per il 2023. Non è necessario, quindi, aver presentato anche la “CILA-Superbonus” in quanto assume rilievo la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente. Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.
CILA ordinaria e superbonus al 110% anche nel 2023
L’art. 9, comma 1, lett. a), del c.d. Decreto “Aiuti-quater” (D.L. n. 176/2022) ha previsto - per le spese, ammissibili al superbonus, sostenute nel corso del 2023 - la riduzione dell’aliquota di detrazione prevista per gli interventi agevolati dal 110% al 90%.
Il successivo comma 2, soppresso in sede di conversione, prevedeva la possibilità di non applicare il depotenziamento dell’agevolazione per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultava effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori fosse stata adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 (e, dunque, entro il 24 novembre 2022).
In materia, è intervenuta anche la Legge di Bilancio per il 2023 (art. 1, comma 894, della Legge n. 197/2022), che ha previsto l’integrale riformulazione delle previsioni sopra citate, disponendo la proroga della maxi detrazione del 110% per le spese sostenute nel 2023 dai condomìni e proprietari unici di edifici con unità diverse dalle pertinenze da 2 a 4, nei seguenti casi:
Il riferimento normativo è purtroppo effettuato alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto “Rilancio”, ossia alla “CILA-Superbonus” (CILAS), introdotta dal 1° giugno 2021.
La norma non fa menzione, invece, di “CILA ordinaria”, SCIA, permesso a costruire o ad altri titoli edilizi abilitativi se non con riferimento agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali la norma richiede che alla data del 31 dicembre 2022 risulti già presentata “l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo”.
In tale contesto parte della dottrina era stata portata a ritenere che la riduzione del superbonus potesse trovare applicazione anche con riferimento agli interventi che a questi soggetti che prima del 1° giugno 2021 avevano presentato una “CILA ordinaria” o un’altra richiesta di titolo edilizio abilitativo diversi dalla “CILA-Superbonus” (all’epoca non ancora prevista) e che, sulla scorta delle indicazioni fornite per altro dall’ANCI (Quaderno ANCI del 28 luglio 2021), si erano limitati a proseguire l’intervento senza presentare una nuova “Cila-Superbonus”.
Tale posizione, fortemente penalizzante per il contribuente, è stata fortunatamente superata con la circolare n. 13/E/2023 secondo cui per gli interventi “iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter dell’art. 119 (n.d.r. “CILA-Superbonus”), rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente”.
La CILA ordinaria può quindi blindare il superbonus nel 2023 per gli interventi iniziati prima del 1° giugno 2021, mentre per gli interventi successivi è necessario verificare la CILA-Superbonus.
Progetto in variante irrilevante anche se cambiano impresa o committente
In materia di titoli edilizi funzionali a beneficiare della maxi detrazione in misura potenziata anche per il 2023 è intervenuto anche l’art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 11/2023 con una norma di interpretazione autentica.
In particolare, si è precisato che:
“le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.
In altri termini, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per gli interventi agevolabili di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria CILA-Superbonus o del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, e, in caso di interventi condominiali, alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori.
Sul punto, la circolare in commento ha opportunamente precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dal citato comma 894:
In caso di varianti in corso d’opera l’Agenzia puntualizza infine che “il comma 13-quinquies dell’art. 119 del Decreto Rilancio prevede che in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata”.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Bonus 110%
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
Quali sono le novità riguardanti il superbonus al 110% per il 2023?
Il Decreto “Aiuti-quater” ha previsto la riduzione dell’aliquota di detrazione prevista per gli interventi agevolati dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023.
Quali sono le condizioni per ottenere il superbonus del 110% per i condomini nel 2023?
Per i condomini, è necessario aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, e in tal caso basta il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022, oppure aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, e in questo caso si rende necessario aver anche depositato la CILA entro il 25 novembre 2022.
Quale tipo di comunicazione edilizia è richiesta per poter blindare il superbonus nel 2023?
La CILA ordinaria può blindare il superbonus nel 2023 per gli interventi iniziati prima del 1° giugno 2021, mentre per gli interventi successivi è necessario verificare la CILA-Superbonus.
Cosa prevede la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 11/2023?
La norma precisa che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti per ottenere il superbonus anche nel 2023.
Quando si possono comunicare le varianti in corso d'opera per ottenere il superbonus nel 2023?
In caso di varianti in corso d’opera, queste possono essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.