Premessa
La riduzione di due anni dei termini di accertamento è una misura prevista a favore dei contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti, prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. La norma è stata parzialmente modificata nel corso degli anni; pertanto, è bene fare il punto sulle regole valevoli per l’anno di imposta 2022, e sulle accortezze da adottarsi in sede di compilazione del modello Redditi 2023 affinché il contribuente possa legittimamente far valere questo importante beneficio.
Pagamenti tracciabili e termini di accertamento
La misura contenuta nell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 era stata a suo tempo introdotta in ragione del duplice intervento attuato a livello normativo, tutt’ora in fase di evoluzione, finalizzato al contrasto ai fenomeni di evasione fiscale.
Da un lato l’introduzione dei diversi obblighi in materia di “fisco elettronico” (obbligo di trasmissione delle fatture in formato elettronico al Sistema di Interscambio e, in un secondo momento, obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi) e dall’altro lato la lotta all’uso del contante, tramite l’introduzione di obblighi a carico dei contribuenti (quali, ad esempio, l’obbligo di accettazione di pagamenti in moneta elettronica) e incentivi.
Nell’ottica di incentivare la tracciabilità dei pagamenti è stato introdotto il beneficio qui in esame, previsto, come si è detto, dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 che nella sua attuale formulazione - risultato di tutta una serie di interventi in modifica introdotti nel tempo - prevede:
“Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”.
In sintesi, i termini di accertamento in materia di imposte sui redditi ed IVA sono ridotti di due anni:
- a favore dei contribuenti obbligati all’emissione di fattura elettronica;
- che hanno ricevuto ed effettuato pagamenti di ammontare superiore ad euro 500, per l’intero esercizio, in modalità tracciabile.
La norma richiama espressamente i soggetti obbligati all’emissione di e-fattura, ma la portata è ben più ampia, posto che rientrano nel beneficio, nel rispetto della tracciabilità sovra richiamata, anche:
• i contribuenti che, seppure non ancora obbligati (si pensi al caso dei contribuenti in regime forfetario ancora in regime di esonero) hanno comunque emesso fatture esclusivamente in formato elettronico su base volontaria;
• i contribuenti che non emettono fatture, ma che memorizzano e trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per quanto riguarda i contribuenti che gestiscono corrispettivi, si richiama la risposta ad interpello n. 438 del 29 agosto 2022, nella quale viene ricordato che il beneficio, nel rispetto della tracciabilità, è riconosciuto a coloro che “documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura "immediata" o "differita"), in alternativa alla seconda”.
La sola tracciabilità non è invece sufficiente ad accedere al beneficio. Non possono pertanto avvalersene i contribuenti che, seppure abbiano integralmente tracciato incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro, non siano tenuti all’emissione di e-fattura (salvo che non abbiano volontariamente fatto ricorso a tale strumento) e coloro i quali rientrano nei, seppur limitati, casi di esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
I passaggi in dichiarazione dei redditi
Al fine di giovarsi della riduzione di due anni dei termini di accertamento, vi è un ulteriore fondamentale passaggio da effettuare in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Così come previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto che ha stabilito le modalità attuative alla misura (decreto MEF 4 agosto 2016) è necessario indicare, nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.
In buona sostanza, verificati i requisiti di accesso al beneficio, il contribuente deve darne notizia in sede di modello Redditi, pena la perdita del beneficio stesso mediante barratura di un’apposita casella presente nel dichiarativo, dedicata alla “Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (art. 4, comma 1, del decreto del ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016)”.
Tale casella è presente, a seconda del dichiarativo interessato, nei seguenti righi:
Modello Redditi Persone Fisiche – Quadro RS – Rigo RS136:

Modello Redditi Società di Persone - Quadro RS – Rigo RS136:

Modello Redditi Società di Capitali - Quadro RS – Rigo RS 269:

Modello Redditi Enti Non Commerciali - Quadro RS – Rigo RS 269:

Per concludere, si ricorda che la riduzione di due anni dei termini di decadenza sortisce i suoi effetti solo con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, mentre restano fermi i termini ordinari con riferimento a tutti gli eventuali ulteriori redditi dichiarati o da dichiararsi.
Riferimenti normativi:
Due anni in meno per l’accertamento: quando spetta, cosa barrare in Redditi
di Sandra Pennacini | 1 Giugno 2023
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 nel rispetto di determinate condizioni i contribuenti possono giovarsi della riduzione di due anni dei termini di accertamento. Di seguito le condizioni e i passaggi da non dimenticare in sede di compilazione del dichiarativo modello Redditi 2023.
Premessa
La riduzione di due anni dei termini di accertamento è una misura prevista a favore dei contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti, prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. La norma è stata parzialmente modificata nel corso degli anni; pertanto, è bene fare il punto sulle regole valevoli per l’anno di imposta 2022, e sulle accortezze da adottarsi in sede di compilazione del modello Redditi 2023 affinché il contribuente possa legittimamente far valere questo importante beneficio.
Pagamenti tracciabili e termini di accertamento
La misura contenuta nell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 era stata a suo tempo introdotta in ragione del duplice intervento attuato a livello normativo, tutt’ora in fase di evoluzione, finalizzato al contrasto ai fenomeni di evasione fiscale.
Da un lato l’introduzione dei diversi obblighi in materia di “fisco elettronico” (obbligo di trasmissione delle fatture in formato elettronico al Sistema di Interscambio e, in un secondo momento, obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi) e dall’altro lato la lotta all’uso del contante, tramite l’introduzione di obblighi a carico dei contribuenti (quali, ad esempio, l’obbligo di accettazione di pagamenti in moneta elettronica) e incentivi.
Nell’ottica di incentivare la tracciabilità dei pagamenti è stato introdotto il beneficio qui in esame, previsto, come si è detto, dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 che nella sua attuale formulazione - risultato di tutta una serie di interventi in modifica introdotti nel tempo - prevede:
“Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”.
In sintesi, i termini di accertamento in materia di imposte sui redditi ed IVA sono ridotti di due anni:
La norma richiama espressamente i soggetti obbligati all’emissione di e-fattura, ma la portata è ben più ampia, posto che rientrano nel beneficio, nel rispetto della tracciabilità sovra richiamata, anche:
• i contribuenti che, seppure non ancora obbligati (si pensi al caso dei contribuenti in regime forfetario ancora in regime di esonero) hanno comunque emesso fatture esclusivamente in formato elettronico su base volontaria;
• i contribuenti che non emettono fatture, ma che memorizzano e trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per quanto riguarda i contribuenti che gestiscono corrispettivi, si richiama la risposta ad interpello n. 438 del 29 agosto 2022, nella quale viene ricordato che il beneficio, nel rispetto della tracciabilità, è riconosciuto a coloro che “documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura "immediata" o "differita"), in alternativa alla seconda”.
La sola tracciabilità non è invece sufficiente ad accedere al beneficio. Non possono pertanto avvalersene i contribuenti che, seppure abbiano integralmente tracciato incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro, non siano tenuti all’emissione di e-fattura (salvo che non abbiano volontariamente fatto ricorso a tale strumento) e coloro i quali rientrano nei, seppur limitati, casi di esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
I passaggi in dichiarazione dei redditi
Al fine di giovarsi della riduzione di due anni dei termini di accertamento, vi è un ulteriore fondamentale passaggio da effettuare in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Così come previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto che ha stabilito le modalità attuative alla misura (decreto MEF 4 agosto 2016) è necessario indicare, nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.
In buona sostanza, verificati i requisiti di accesso al beneficio, il contribuente deve darne notizia in sede di modello Redditi, pena la perdita del beneficio stesso mediante barratura di un’apposita casella presente nel dichiarativo, dedicata alla “Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (art. 4, comma 1, del decreto del ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016)”.
Tale casella è presente, a seconda del dichiarativo interessato, nei seguenti righi:
Modello Redditi Persone Fisiche – Quadro RS – Rigo RS136:
Modello Redditi Società di Persone - Quadro RS – Rigo RS136:
Modello Redditi Società di Capitali - Quadro RS – Rigo RS 269:
Modello Redditi Enti Non Commerciali - Quadro RS – Rigo RS 269:
Per concludere, si ricorda che la riduzione di due anni dei termini di decadenza sortisce i suoi effetti solo con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, mentre restano fermi i termini ordinari con riferimento a tutti gli eventuali ulteriori redditi dichiarati o da dichiararsi.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Termini per l'accertamentoTracciabilità dei pagamenti
Quali sono i termini di accertamento ridotti dalla misura prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015?
I termini di accertamento in materia di imposte sui redditi ed IVA sono ridotti di due anni.
A chi si applica la riduzione dei termini di accertamento prevista dalla norma?
La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Quali sono i requisiti per ottenere la riduzione dei termini di decadenza?
I contribuenti devono essere obbligati all'emissione di fattura elettronica e aver ricevuto ed effettuato pagamenti di ammontare superiore ad euro 500, per l’intero esercizio, in modalità tracciabile.
Cosa deve fare il contribuente in sede di modello Redditi per poter beneficiare della riduzione dei termini di accertamento?
Deve indicare, nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.
A quali redditi la riduzione dei termini di decadenza sortisce i suoi effetti?
La riduzione di due anni dei termini di decadenza sortisce i suoi effetti solo con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, mentre restano fermi i termini ordinari con riferimento a tutti gli eventuali ulteriori redditi dichiarati o da dichiararsi.