In caso di cessione di crediti, relativi a bonus edilizi diversi dal superbonus, sorti prima del 12 novembre 2021 in capo ai cedenti “non qualificati” (diversi da banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari), coincidenti con i fornitori, la responsabilità solidale è circoscritta ai casi di dolo e colpa grave, ma è necessario acquisire comunque la documentazione di asseverazione “ora per allora”. Con una FAQ pubblicata sul proprio sito in data 6 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che la forma di rilascio del visto di conformità è libera e che il rilascio di tale visto “ora per allora” non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate.
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