Premessa
Il D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 (convertito in Legge n. 38 dell’11 aprile 2023) ha introdotto una serie di novità in materia di bonus edilizi e in particolare in merito all’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Ha sancito lo stop per queste due opzioni con decorrenza 17 febbraio 2023, prevedendo allo stesso tempo delle deroghe. Quindi, salvo tali deroghe, a partire dal 17 febbraio 2023, i bonus edilizi possono essere goduti solo nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (spalmati in più anni d’imposta a seconda della tipologia di bonus).
Lavori per i quali si può ancora fare opzione sconto in fattura o cessione del credito
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- Lavori per i quali il titolo abilitativo (CILA, CILAS, permesso a costruire, ecc.) risulta presentato entro il 16 febbraio 2023;
- lavori in edilizia libera che risultano iniziati entro il 16 febbraio 2023;
- lavori su parti condominiali per i quali, oltre a rispettare la predetta condizione per la data del titolo abilitativo o dell’inizio lavori (per quelli in edilizia libera), risulta adottata la delibera di approvazione degli interventi entro il 16 febbraio 2023;
- bonus barriere architettoniche 75%;
- interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
- lavori realizzati dagli IACP (case popolari), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o dalle organizzazioni di volontariato (ODV), purché risultano costituiti entro il 16 febbraio 2023.
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Per i lavori in edilizia libera si stabilisce che la data di inizio lavori può essere dimostrata con un bonifico parlante all’impresa/fornitore fatto con data antecedente il 17 febbraio 2023. Si può ancora fare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito anche se i lavori non sono ancora iniziati alla data del 16 febbraio, purché risulti stipulato entro tale data un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori stessi. Si stabilisce anche che se non ci sono acconti versati, è necessaria un’autocertificazione da parte sia del committente che del fornitore in cui si attesta la data dell’avvio dei lavori o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto degli interventi.
La novità per il superbonus a 10 anni
L’altra importante novità è quella prevista al comma 3-sexies art. 2 del Decreto n. 11/2023. Qui espressamente si legge (con riferimento al superbonus) che:
(…) Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
In altre parole si concede la possibilità ai committenti che hanno sostenuto spese nel 2022 ammesse al superbonus, di scegliere la detrazione fiscale in 10 quote annuali di pari importo, invece che le 4 ordinariamente previste.
Il superbonus nasce come detrazione fiscale in dichiarazione redditi, con possibilità di opzione per sconto in fattura o cessione del credito. La detrazione è in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Per le spese fatte dal 2022, invece, la detrazione è in 4 quote annuali di pari importo. Il D.L. n. 11/2023, quindi, offre la possibilità, per le spese fatte nel 2022, di optare per una detrazione in 10 quote annuali invece che 4. Questa novità è stata voluta dal legislatore per dare più chance, ai c.d. incapienti IRPEF, di non perdere lo sgravio fiscale, avendo la possibilità di spalmarlo su più anni d’imposta.
Opzione detrazione superbonus in 10 quote annuali
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Per quali spese
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Spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
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Dove fare l’opzione
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Nella dichiarazione redditi riferita all’anno d’imposta 2023. Quindi:
- modello 730/2024 (anno 2023);
- modello Redditi Persone Fisiche 2024 (anno 2023).
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Come fare l’opzione
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Non bisogna indicare la prima quota di detrazione nella Dichiarazione redditi 2023 (anno 2022), ma bisogna indicarla nella Dichiarazione Redditi 2024 (anno 2023).
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Si può modificare la scelta?
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No, la scelta è irrevocabile.
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Casi pratici
Giovanni nel 2022 ha fatto spese ammesse al superbonus. La detrazione complessiva spettante è di 30.000. Questi presenta il Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) e intende avere la detrazione secondo le 4 quote ordinariamente previste. Quindi, procederà in questo modo:
Detrazione superbonus in 4 quote annuali
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Quota
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Importo detrazione
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Dichiarazione redditi
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1a quota
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7.500 euro
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Modello 730/2023 (anno 2022)
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2a quota
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7.500 euro
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Modello 730/2024 (anno 2023)
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3a quota
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7.500 euro
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Modello 730/2025 (anno 2024)
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4a quota
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7.500 euro
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Modello 730/2026 (anno 2025)
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Se Giovanni, invece, intende optare per la detrazione in 10 anni, NON deve indicare nulla nel Modello 730/2023 (anno 2022) ma deve iniziare a detrarre le quote dal Modello 730/2024 (anno 2023). Quindi:
Opzione detrazione superbonus in 10 quote annuali
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Quota
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Importo detrazione
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Dichiarazione redditi
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1a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2024 (anno 2023)
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2a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2025 (anno 2024)
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3a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2026 (anno 2025)
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4a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2027 (anno 2026)
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5a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2028 (anno 2027)
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6a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2029 (anno 2028)
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7a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2030 (anno 2029)
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8a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2031 (anno 2030)
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9a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2032 (anno 2031)
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10a quota
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3.000 euro
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Modello 730/2033 (anno 2032)
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Riferimenti normativi:
Superbonus, l’opzione in 10 anni nel 730 (casi pratici)
di Pasquale Pirone | 23 Maggio 2023
Con il comma 3-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023 (come convertito in Legge n. 38/2023), il legislatore concede ai committenti la possibilità, con riferimento al superbonus, di scegliere la detrazione fiscale in 10 quote annuali di pari importo, invece che le 4 ordinariamente previste. Questa chance viene, tuttavia, limitata alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Trattandosi di una possibilità, ne deriva che il committente deve fare una specifica opzione. Senza l’opzione vale la regola ordinaria della detrazione in 4 quote annuali di pari importo. La scelta è da farsi nella dichiarazione dei redditi a partire dal periodo d’imposta 2023. L’elaborato, quindi, analizzando la normativa di riferimento, espone dei casi pratici su come effettuare tale scelta.
Premessa
Il D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 (convertito in Legge n. 38 dell’11 aprile 2023) ha introdotto una serie di novità in materia di bonus edilizi e in particolare in merito all’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Ha sancito lo stop per queste due opzioni con decorrenza 17 febbraio 2023, prevedendo allo stesso tempo delle deroghe. Quindi, salvo tali deroghe, a partire dal 17 febbraio 2023, i bonus edilizi possono essere goduti solo nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (spalmati in più anni d’imposta a seconda della tipologia di bonus).
Lavori per i quali si può ancora fare opzione sconto in fattura o cessione del credito
Per i lavori in edilizia libera si stabilisce che la data di inizio lavori può essere dimostrata con un bonifico parlante all’impresa/fornitore fatto con data antecedente il 17 febbraio 2023. Si può ancora fare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito anche se i lavori non sono ancora iniziati alla data del 16 febbraio, purché risulti stipulato entro tale data un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori stessi. Si stabilisce anche che se non ci sono acconti versati, è necessaria un’autocertificazione da parte sia del committente che del fornitore in cui si attesta la data dell’avvio dei lavori o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto degli interventi.
La novità per il superbonus a 10 anni
L’altra importante novità è quella prevista al comma 3-sexies art. 2 del Decreto n. 11/2023. Qui espressamente si legge (con riferimento al superbonus) che:
(…) Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
In altre parole si concede la possibilità ai committenti che hanno sostenuto spese nel 2022 ammesse al superbonus, di scegliere la detrazione fiscale in 10 quote annuali di pari importo, invece che le 4 ordinariamente previste.
Il superbonus nasce come detrazione fiscale in dichiarazione redditi, con possibilità di opzione per sconto in fattura o cessione del credito. La detrazione è in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Per le spese fatte dal 2022, invece, la detrazione è in 4 quote annuali di pari importo. Il D.L. n. 11/2023, quindi, offre la possibilità, per le spese fatte nel 2022, di optare per una detrazione in 10 quote annuali invece che 4. Questa novità è stata voluta dal legislatore per dare più chance, ai c.d. incapienti IRPEF, di non perdere lo sgravio fiscale, avendo la possibilità di spalmarlo su più anni d’imposta.
Opzione detrazione superbonus in 10 quote annuali
Per quali spese
Spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Dove fare l’opzione
Nella dichiarazione redditi riferita all’anno d’imposta 2023. Quindi:
Come fare l’opzione
Non bisogna indicare la prima quota di detrazione nella Dichiarazione redditi 2023 (anno 2022), ma bisogna indicarla nella Dichiarazione Redditi 2024 (anno 2023).
Si può modificare la scelta?
No, la scelta è irrevocabile.
Casi pratici
Giovanni nel 2022 ha fatto spese ammesse al superbonus. La detrazione complessiva spettante è di 30.000. Questi presenta il Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) e intende avere la detrazione secondo le 4 quote ordinariamente previste. Quindi, procederà in questo modo:
Detrazione superbonus in 4 quote annuali
Quota
Importo detrazione
Dichiarazione redditi
1a quota
7.500 euro
Modello 730/2023 (anno 2022)
2a quota
7.500 euro
Modello 730/2024 (anno 2023)
3a quota
7.500 euro
Modello 730/2025 (anno 2024)
4a quota
7.500 euro
Modello 730/2026 (anno 2025)
Se Giovanni, invece, intende optare per la detrazione in 10 anni, NON deve indicare nulla nel Modello 730/2023 (anno 2022) ma deve iniziare a detrarre le quote dal Modello 730/2024 (anno 2023). Quindi:
Opzione detrazione superbonus in 10 quote annuali
Quota
Importo detrazione
Dichiarazione redditi
1a quota
3.000 euro
Modello 730/2024 (anno 2023)
2a quota
3.000 euro
Modello 730/2025 (anno 2024)
3a quota
3.000 euro
Modello 730/2026 (anno 2025)
4a quota
3.000 euro
Modello 730/2027 (anno 2026)
5a quota
3.000 euro
Modello 730/2028 (anno 2027)
6a quota
3.000 euro
Modello 730/2029 (anno 2028)
7a quota
3.000 euro
Modello 730/2030 (anno 2029)
8a quota
3.000 euro
Modello 730/2031 (anno 2030)
9a quota
3.000 euro
Modello 730/2032 (anno 2031)
10a quota
3.000 euro
Modello 730/2033 (anno 2032)
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Bonus 110%
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
Quali sono le principali novità introdotte dal D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 in materia di bonus edilizi?
Il D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 ha introdotto novità in materia di bonus edilizi, in particolare in merito all'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito e ha sancito lo stop per queste due opzioni, prevedendo delle deroghe.
Quali sono le condizioni per cui è ancora possibile fare l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito per i lavori edili?
È ancora possibile fare l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito per i lavori edili se il titolo abilitativo risulta presentato entro il 16 febbraio 2023, se i lavori sono iniziati entro il 16 febbraio 2023, per i lavori su parti condominiali con delibera di approvazione entro il 16 febbraio 2023, per bonus barriere architettoniche 75%, per interventi in territori colpiti da eventi sismici o meteorologici dopo determinate date, e per lavori realizzati da specifiche entità entro il 16 febbraio 2023.
Come si può dimostrare la data di inizio dei lavori in edilizia libera ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito?
La data di inizio dei lavori in edilizia libera può essere dimostrata con un bonifico parlante all'impresa/fornitore fatto con data antecedente il 17 febbraio 2023.
Quali sono le condizioni per poter optare per una detrazione in 10 quote annuali invece che 4 relative al superbonus?
Per poter optare per una detrazione in 10 quote annuali invece che 4 relative al superbonus, è necessario aver sostenuto spese ammesse al superbonus dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. Inoltre, la scelta è irrevocabile e è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Come è possibile fare l'opzione per la detrazione in 10 quote annuali per le spese sostenute per il superbonus?
L'opzione per la detrazione in 10 quote annuali per le spese sostenute per il superbonus deve essere fatta nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2023, non indicando la prima quota di detrazione nella dichiarazione dei redditi 2023, ma iniziando a detrarre le quote dal Modello 730/2024 (anno 2023). Questa scelta è irrevocabile.