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AGEVOLAZIONI

Superbonus: con la comunicazione oltre il 31 marzo mediante remissione in bonis vietata la compensazione in 10 anni

di Devis Nucibella | 4 Maggio 2023
Superbonus: con la comunicazione oltre il 31 marzo mediante remissione in bonis vietata la compensazione in 10 anni

Le modifiche portate dalla Legge n. 38/2023, di conversione del D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto “Blocca cessioni”), e le disposizioni attuative del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 sulla possibilità di estendere su dieci anni la fruizione dei bonus edilizi, tramite compensazione, prevedono come vincolante la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.
Alla luce di tali disposizioni si ritiene che tale possibilità non possa essere fruita da coloro che entro il 31 marzo 2023 non hanno inviato la comunicazione di opzione, ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, all’Agenzia delle Entrate, ma aderiscono alla “remissione in bonis” entro il 30 novembre 2023.

Remissione in bonis

Come noto, il D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto “Milleproroghe”) aveva previsto all’art. 3, comma 10-octies, la proroga al 31 marzo 2023 del termine per trasmettere la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici.

Ricordiamo che secondo quanto già previsto dalla circolare n. 33/E/2022 le opzioni per la cessione del credito relative alle spese 2022 possono essere effettuate anche oltre il termine del 31 marzo mediante la remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012.

In particolare la Comunicazione può avvenire oltre il 31 marzo a condizione che:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, l’esercizio deve risultare da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista (250 euro).

In sostanza per chi, avendo già un accordo di cessione con un terzo cessionario, non avesse rispettato la scadenza del 31 marzo, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha già chiarito nei mesi scorsi che sarà possibile rimediare entro il 30 novembre 2023 pagando la sanzione di 250 euro.

Ora l’art. 2-quinquies del D.L. n. 11/2023, conv. dalla Legge n. 38/2023, prevede che qualora:

  • il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023 e
  • la cessione sia eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’art. 6 TUB o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005),

la comunicazione di opzione può essere effettuata dal beneficiario della detrazione avvalendosi dell’istituto remissione in bonis, vale a dire con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012 (termine di presentazione della prima dichiarazione utile - 30 novembre 2023).

In sostanza la remissione in bonis post 31 marzo 2023 può essere esperita anche “qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023” a condizione che l’opzione di cessione “senza contratto ante 31 marzo 2023” venga esercitata a favore di uno dei c.d. “soggetti qualificati”, ossia banche e società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione.

Ripartizione in 10 anni

Altra novità è data dall’introduzione ad opera della Legge di conversione n. 38/2023 dei commi 3-quinquies e 3-sexies, art. 2, D.L. n. 11/2023, con cui è stata prevista la possibilità di estendere su dieci anni la fruizione dei bonus edilizi, tramite compensazione, qualora detti bonus siano stati trasformati in crediti, o tramite detrazione, nel caso del superbonus.

In particolare il comma 3-quinquies, modificando l’art. 9, comma 4, D.L. n. 176/2022, ha previsto la possibilità per il cessionario o il fornitore di fruire, in dieci rate annuali di pari importo, dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 (in luogo del precedente termine del 31 ottobre 2022) e non ancora utilizzati, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Originariamente detta possibilità era prevista solo con riferimento ai crediti derivanti dal superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020).

La Legge n. 38/2023 ha previsto poi che detta disciplina venga estesa, oltre ai crediti superbonus, anche ai crediti derivanti da:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, per cui è prevista una detrazione pari al 75%);
  • interventi sismabonus di cui all’art. 16, commi 1-bis-1-septies, D.L. n. 63/2013.

La scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali deve essere preventivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate con un’apposita Comunicazione da parte del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura o cessionario del credito ed è irrevocabile.

Con il Provvedimento 18 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità con le quali effettuare la predetta Comunicazione, precisando altresì l’ambito di applicazione dell’opzione.

Compensazione in 10 anni per crediti comunicati oltre il 31 marzo

Oltre a confermare che l’opzione in esame riguarda i crediti derivanti dalle detrazioni spettanti per gli interventi sopra citati, con il Provvedimento 18 aprile 2023 l’Agenzia ha precisato che la possibilità di rateizzare in 10 rate annuale i crediti “non ancora utilizzati” riguarda “la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta ... non utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione”.

La scelta per le 10 rate annuali può pertanto riguardare la parte di ciascuna rata annuale del credito d’imposta non ancora utilizzata in compensazione nel mod. F24:

  • oggetto della Comunicazione di opzione presentata entro il 31 marzo 2023;
  • acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, fermo restando che la prima opzione deve essere stata comunicata all’Agenzia entro il 31 marzo 2023.

Il Provvedimento amplia la gamma dei crediti che possono essere ripartiti in 10 anni ma tiene fermo il termine del 31 marzo 2023.

Alla luce di quanto sopraesposto si ritiene che la possibilità per cessionari e fornitori di optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 anni non dovrebbe riguardare coloro che:

  • entro il 31 marzo 2023 non hanno inviato la comunicazione di opzione, ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, all’Agenzia delle Entrate;
  • ma aderiscono alla “remissione in bonis” entro il 30 novembre 2023 (come previsto dall’art. 2-quinquies del D.L. n. 11/2023 e dalla circolare Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33).

Riferimenti normativi:

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Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023