Isa 2023 - Regime premiale
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 140005 del 27 aprile 2023, sono stati confermati in misura eguale a quelli previsti per l’anno scorso i valori minimi di affidabilità fiscale che il contribuente dovrà raggiungere con il modello ISA 2023 per l’accesso al regime premiale.
Invariata altresì l’impostazione che prevede il riconoscimento dei benefici in base al punteggio ottenuto con riferimento al periodo di imposta in corso (2022), oppure in base al punteggio risultante dalla media aritmetica dei livelli di affidabilità fiscale ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta in corso e precedente (2021 e 2022).
Il regime premiale applicabile al periodo di imposta 2022 (ISA 2023) viene di seguito schematizzato.
Il contribuente ammesso al regime premiale ISA può godere di una serie di benefici, elencati al comma 11, lett. da a) a f) dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, che di seguito si riporta, con indicazione della lettera di riferimento e di una convenzionale descrizione breve che verrà utilizzata nella successiva tabella che riassume i valori di affidabilità fiscale necessari a godere della premialità:
Lettera
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Sintesi
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Premialità
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a)
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Esonero visto IVA (50mila euro)
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Esonero apposizione visto di conformità per compensazione di crediti (superiori a 5.000 euro) fino a 50.000 euro annui IVA
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a)
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Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
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Esonero apposizione visto di conformità per compensazione di crediti (superiori a 5.000 euro) fino a 20.000 euro annui per imposte dirette e IRAP
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b)
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Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
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Esonero dall’apposizione del visto di conformità oppure dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA fino a 50.000 euro
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c)
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Esclusione disciplina società non operative
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Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148
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d)
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Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
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Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
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e)
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Termini di decadenza anticipati di un anno
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Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
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f)
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Esclusione determinazione sintetica reddito
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Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato
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ACCESSO AL REGIME PREMIALE ISA 2023
Esito ISA 2023 riferito all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022:
Indice minimo 8
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Indice minimo 8.5
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Indice minimo 9
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Esonero visto IVA (50mila euro)
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Esonero visto IVA (50mila euro)
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Esonero visto IVA (50mila euro)
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Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
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Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
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Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
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Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
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Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
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Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
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Termini di decadenza anticipati di un anno
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Termini di decadenza anticipati di un anno
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Termini di decadenza anticipati di un anno
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Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
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Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
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Esclusione disciplina società non operative
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Esclusione determinazione sintetica reddito
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ACCESSO AL REGIME PREMIALE ISA 2023
Media aritmetica degli indicatori sintetici relativi agli esercizi
in corso al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022
(Esito ISA 2022 e 2023):
Indice medio minimo 8.5
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Indice medio minimo 9
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Esonero visto IVA (50mila euro)
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Esonero visto IVA (50mila euro)
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Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
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Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
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Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
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Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
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Esclusione disciplina società non operative
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Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
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Esclusione determinazione sintetica reddito
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Per quanto riguarda l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 50.000 euro, tale esonero riguarda, cumulativamente:
• la compensazione del credito IVA maturato nel 2023 (Modello IVA 2024);
• la compensazione dei crediti emergenti dalle richieste in compensazione, modello TR, presentati nel primo, secondo e terzo trimestre 2024.
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA fino a 50.000 euro, riguarda, cumulativamente:
• il credito IVA maturato nel 2023 (richiesto a rimborso con Modello IVA 2024);
• il credito IVA infrannuale richiesto a rimborso con modello TR per i primi tre trimestri del 2024.
Per quanto riguarda l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP fino a 20.000 euro, tale esonero riguarda i crediti maturati nel periodo di imposta 2022 (modello Redditi 2023).
L’accesso al beneficio della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento è consentito solo in base agli indici di affidabilità relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (ISA 2023), e non in base alla media degli indici 2021 e 2022.
Isa 2023 - Cause di esclusione
Per quanto riguarda le cause di esclusione dagli ISA, per l’anno di imposta 2022, fermo restando le cause “storiche”, si evidenzia:
- il venir meno delle cause di esclusione correlate all’emergenza pandemica;
- l’introduzione di una nuova causa di esclusione a favore dei soggetti che hanno aperto la partita IVA nell’anno 2021.
Non sono più previste le seguenti cause di esclusione, presenti nel modello ISA dello scorso anno:
• contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
• i soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;
• contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici di attività riportati in allegato alle istruzioni.
Di fatto, sono state cancellate tutte le cause di esclusione strettamente connesse all’emergenza da Covid-19.
È stata introdotta una nuova causa di esclusione, a favore dei soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2021.
In sintesi, se lo scorso anno erano esonerati dagli ISA i soggetti che avevano aperto partita IVA nel 2019, 2020 e 2021, quest’anno sono esonerati dagli ISA i soggetti che hanno aperto partita IVA nel 2021 e 2022.
Come espressamente previsto dalle istruzioni, a rilevare è l’anno di apertura della partita IVA, e non l’eventuale successivo momento di effettivo inizio attività.
Riferimenti normativi:
ISA 2023: nuove cause di esclusione, confermato il regime premiale
di Sandra Pennacini | 15 Maggio 2023
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 140005 del 27 aprile 2023, che ha definito il regime premiale ISA 2023, si completa il quadro relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per l’anno di imposta 2022. Per quanto riguarda i casi di esonero, vengono meno tutte le cause di esclusione connesse alla pandemia da Covid-19. Viene tuttavia prevista una nuova causa di esclusione a favore dei contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2021.
Isa 2023 - Regime premiale
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 140005 del 27 aprile 2023, sono stati confermati in misura eguale a quelli previsti per l’anno scorso i valori minimi di affidabilità fiscale che il contribuente dovrà raggiungere con il modello ISA 2023 per l’accesso al regime premiale.
Invariata altresì l’impostazione che prevede il riconoscimento dei benefici in base al punteggio ottenuto con riferimento al periodo di imposta in corso (2022), oppure in base al punteggio risultante dalla media aritmetica dei livelli di affidabilità fiscale ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta in corso e precedente (2021 e 2022).
Il regime premiale applicabile al periodo di imposta 2022 (ISA 2023) viene di seguito schematizzato.
Il contribuente ammesso al regime premiale ISA può godere di una serie di benefici, elencati al comma 11, lett. da a) a f) dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, che di seguito si riporta, con indicazione della lettera di riferimento e di una convenzionale descrizione breve che verrà utilizzata nella successiva tabella che riassume i valori di affidabilità fiscale necessari a godere della premialità:
Lettera
Sintesi
Premialità
a)
Esonero visto IVA (50mila euro)
Esonero apposizione visto di conformità per compensazione di crediti (superiori a 5.000 euro) fino a 50.000 euro annui IVA
a)
Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
Esonero apposizione visto di conformità per compensazione di crediti (superiori a 5.000 euro) fino a 20.000 euro annui per imposte dirette e IRAP
b)
Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
Esonero dall’apposizione del visto di conformità oppure dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA fino a 50.000 euro
c)
Esclusione disciplina società non operative
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148
d)
Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
e)
Termini di decadenza anticipati di un anno
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
f)
Esclusione determinazione sintetica reddito
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato
ACCESSO AL REGIME PREMIALE ISA 2023
Esito ISA 2023 riferito all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022:
Indice minimo 8
Indice minimo 8.5
Indice minimo 9
Esonero visto IVA (50mila euro)
Esonero visto IVA (50mila euro)
Esonero visto IVA (50mila euro)
Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
Termini di decadenza anticipati di un anno
Termini di decadenza anticipati di un anno
Termini di decadenza anticipati di un anno
Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
Esclusione disciplina società non operative
Esclusione determinazione sintetica reddito
ACCESSO AL REGIME PREMIALE ISA 2023
Media aritmetica degli indicatori sintetici relativi agli esercizi
in corso al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022
(Esito ISA 2022 e 2023):
Indice medio minimo 8.5
Indice medio minimo 9
Esonero visto IVA (50mila euro)
Esonero visto IVA (50mila euro)
Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
Esonero visto dirette e IRAP (20mila euro)
Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
Esonero visto o garanzia rimborsi IVA (50mila euro)
Esclusione disciplina società non operative
Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
Esclusione determinazione sintetica reddito
Per quanto riguarda l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 50.000 euro, tale esonero riguarda, cumulativamente:
• la compensazione del credito IVA maturato nel 2023 (Modello IVA 2024);
• la compensazione dei crediti emergenti dalle richieste in compensazione, modello TR, presentati nel primo, secondo e terzo trimestre 2024.
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA fino a 50.000 euro, riguarda, cumulativamente:
• il credito IVA maturato nel 2023 (richiesto a rimborso con Modello IVA 2024);
• il credito IVA infrannuale richiesto a rimborso con modello TR per i primi tre trimestri del 2024.
Per quanto riguarda l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP fino a 20.000 euro, tale esonero riguarda i crediti maturati nel periodo di imposta 2022 (modello Redditi 2023).
L’accesso al beneficio della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento è consentito solo in base agli indici di affidabilità relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (ISA 2023), e non in base alla media degli indici 2021 e 2022.
Isa 2023 - Cause di esclusione
Per quanto riguarda le cause di esclusione dagli ISA, per l’anno di imposta 2022, fermo restando le cause “storiche”, si evidenzia:
Non sono più previste le seguenti cause di esclusione, presenti nel modello ISA dello scorso anno:
• contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
• i soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;
• contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici di attività riportati in allegato alle istruzioni.
Di fatto, sono state cancellate tutte le cause di esclusione strettamente connesse all’emergenza da Covid-19.
È stata introdotta una nuova causa di esclusione, a favore dei soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2021.
In sintesi, se lo scorso anno erano esonerati dagli ISA i soggetti che avevano aperto partita IVA nel 2019, 2020 e 2021, quest’anno sono esonerati dagli ISA i soggetti che hanno aperto partita IVA nel 2021 e 2022.
Come espressamente previsto dalle istruzioni, a rilevare è l’anno di apertura della partita IVA, e non l’eventuale successivo momento di effettivo inizio attività.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:ISA
Cosa stabilisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 140005 del 27 aprile 2023?
Il provvedimento conferma in misura eguale a quelli previsti per l'anno scorso i valori minimi di affidabilità fiscale che il contribuente dovrà raggiungere con il modello ISA 2023 per l'accesso al regime premiale.
Quali sono i benefici a cui può godere il contribuente ammesso al regime premiale ISA?
I benefici elencati vanno dallesonerodiverse attività fiscali, come l'esonero visto IVA, l'esonero visto dirette e IRAP, l'esonero visto o garanzia rimborsi IVA, l'esclusione disciplina società non operative, l'esclusione accertamenti su presunzioni semplici, la riduzione dei termini di decadenza e l'esclusione della determinazione sintetica del reddito.
Quali sono i requisiti minimi per godere della premialità secondo il provvedimento?
Secondo il provvedimento, per accedere al regime premiale ISA 2023, il contribuente deve raggiungere un indice minimo di 8 per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e un indice medio minimo di 8.5 per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022.
Quali sono le cause di esclusione dagli ISA per l’anno di imposta 2022?
Le cause di esclusione comprendono il venir meno delle cause di esclusione correlate all'emergenza pandemica, l'introduzione di una nuova causa di esclusione a favore dei soggetti che hanno aperto la partita IVA nell'anno 2021. Sono state cancellate le cause di esclusione relative a contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi, i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e i contribuenti che esercitano attività economiche specifiche.
Quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento a differenza dello scorso anno?
Le principali novità includono il venir meno delle cause di esclusione connesse alla pandemia da Covid-19, l'introduzione di una nuova causa di esclusione per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2021, e l'esclusione di contribuenti con partita IVA aperta nel 2021 e 2022.