Commento
ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: l’UIF emana i nuovi indicatori di anomalia

di Armando Urbano | 22 Maggio 2023
Antiriciclaggio: l’UIF emana i nuovi indicatori di anomalia

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), per agevolare i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 nell’individuazione delle operazioni sospette, ha emanato i nuovi indicatori di anomalia. Il Provvedimento datato 12 maggio 2023, rivolto anche ai professionisti, si compone di sette articoli e un allegato che contiene 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. L’obiettivo del Provvedimento è quello di fornire ai soggetti obbligati uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva anche al fine di consentire un corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.
Il Provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Il provvedimento 12 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.

Introduzione

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, è autonoma e operativamente indipendente. La Banca d’Italia ne disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

L’UIF in data 12 maggio 2023 ha pubblicato sul proprio sito il Provvedimento che compendia in un unico testo gli indicatori di anomalia relativi a tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Gli indicatori di anomalia contenuti nell’allegato al Provvedimento sono 34, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento.

Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Al fine di rilevare eventuali operazioni sospette, come strumenti di ausilio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, si utilizzano gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali; tali strumenti hanno un’importante funzione in quanto consentono ai soggetti obbligati di poter valutare se un’operazione possa ritenersi sospetta o meno e, se di conseguenza deve essere fatta la segnalazione di operazione sospetta; come precisato dall’UIF, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Gli indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia:

  • sono emanati dall’UIF, così come previsto dall’art. 6, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 231/2007,

Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale

  • e rappresentano esemplificazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela, che devono essere ritenuti “anomali” da parte del professionista, e che potrebbero caratterizzare operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In presenza di tali situazioni i professionisti, che sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, devono inviare, senza ritardo alla UIF, la segnalazione di operazione sospetta.

Poiché non è possibile definire tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo l’UIF, per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette, periodicamente emana e aggiorna gli indicatori di anomalia.

È opportuno precisare che il riscontro da parte del professionista di una o più connotazioni di operatività, ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali”, elencate negli indicatori, non rappresenta il solo motivo per ritenere che un’operazione sia sospetta; infatti, prima d’inoltrare una segnalazione di operazione sospetta deve essere effettuata un’attenta valutazione di tutti gli elementi informativi che il professionista ha a sua disposizione.

I modelli e schemi di comportamenti anomali

L’UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Questi strumenti integrano gli indicatori di anomalia al fine di consentire d’individuare, più agevolmente, le operazioni sospette.

I nuovi 34 indicatori di anomalia

L’allegato al Provvedimento del 12 maggio 2023 contiene i 34 indicatori di anomalia, messi a disposizione dei destinatari, e che rappresentano uno strumento operativo per la selezione di situazioni che possono manifestarsi nell’ambito della concreta attività svolta, da valutare al fine di decidere se ricorrono o meno i presupposti per una segnalazione di operazione sospetta.

Come precisato dai criteri per l’applicazione degli indicatori e dei sub-indici, presenti nell’allegato al Provvedimento, tutti gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso e altri indicatori dovrebbero essere considerati rilevanti da parte di alcune categorie di destinatari.

Una volta identificati gli indicatori applicabili, i destinatari devono selezionare i relativi sub-indici rilevanti alla luce della concreta attività svolta.

I professionisti dapprima devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e successivamente devono sempre valutare, con la massima attenzione, anche gli ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori di anomalia, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.

Il Provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024; a decorrere da tale data non si applicheranno più i seguenti indicatori di anomalia:

Inoltre, dal 1° gennaio 2024 non si applicano gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF con comunicazioni del 24 settembre 2009 (Imprese in crisi e usura), dell’8 luglio 2010 (Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici), del 17 gennaio 2011 (Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing), del 9 agosto 2011 (Operatività riconducibile all’usura), del 16 marzo 2012 (Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring), dell’11 aprile 2013 (Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse), del 2 dicembre 2013 (Operatività connessa con l’anomalo utilizzo di trust), del 18 febbraio 2014 (Operatività con carte di pagamento) e del 1° agosto 2016 (Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare).

Riferimenti normativi: