
L’art. 145, comma 2, c.p.c., prevede che la notificazione ad una società non avente personalità giuridica si possa fare mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata, presso la sede o alla persona fisica che rappresenta l’ente. Pertanto, in caso di doppia notifica, ovvero una presso la sede della società e l’altra presso il legale rappresentante, la prima notifica è quella valida.
Quanto su esposto è stato confermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 10282 del 18 aprile 2023.

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