L’orizzonte temporale della detrazione
Come noto, sotto il profilo temporale, il superbonus è ripartito in:
- 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;
- 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute dal 2022.
Per gli IACP ed enti equivalenti la detrazione è ripartita in 4 quote annuali per le spese sostenute dall’1° luglio 2022 (art. 119, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020).
L’individuazione dell’arco temporale di riferimento per l’utilizzo dell’agevolazione, secondo le regole generali sopra citate, segue l’anno in cui le spese si considerano “sostenute”. Per i privati, pertanto, rileva il criterio di cassa e, quindi, il momento di pagamento della spesa. In questi termini:
- la riduzione da 5 a 4 anni si applica anche alla parte di spesa sostenute dal 1° gennaio 2022 per lavori già iniziati l’anno precedente;
- in caso di “disposizione di bonifico” effettuata il 31.12.2022 (sabato) tramite home banking, con “data esecuzione” e “data valuta addebito” 2.1.2023, la spesa va imputata all’anno 2022 in quanto materialmente eseguita dal contribuente il 31.12.2022 (momento in cui il committente paga il compenso) e da lì inizierà l’intervallo di fruizione del bonus.
In linea generale le regole sopra evidenziate si applicano:
- sia per gli interventi trainanti che per gli interventi “trainati” (cfr. circolare AdE 24/E/2020);
- anche in ipotesi di trasferimento della detrazione a terzi mediante le opzioni di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 ossia sia in caso di cessione del credito o concessione dello sconto in fattura da parte del fornitore.
Con la conversione in Legge 11 aprile 2023, n. 38 del D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto “blocca cessioni”), tuttavia, sono diventate definitive le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare. In particolare, le spese per superbonus sostenute nel 2022 diventano detraibili in dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali costanti, in luogo delle precedenti quattro, ma soltanto dalla dichiarazione 2023 (dichiarativi 2024).
Superbonus in 10 anni per le spese 2022
In deroga all’orizzonte temporale “standard” sopra delineato, quindi, limitatamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sarà possibile recuperare la maxi-detrazione del 110% in dieci anni e non nei consueti quattro.
Il regime in argomento si applica in via facoltativa, con l’esercizio di un’apposita opzione - irrevocabile, una volta esercitata - che riguarda:
- sia le spese detraibili, sostenute nel 2022, e utilizzate direttamente del contribuente nella propria dichiarazione dei redditi, a scomputo dell’imposta lorda;
- che le spese detraibili per le quali si è optato per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo le cui opzioni sono state comunicate all’agenzia delle Entrate entro lo scorso 31 marzo.
Con riferimento alla prima ipotesi si evidenzia che l’opzione è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente:
- “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2022 (modello 730/2023 e Redditi PF 2023);
- eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023 (730/2024 o Redditi PF 2024), rinviando di un anno la fruizione della prima quota costante di detrazione.
In linea teorica, l’allungamento dell’orizzonte temporale del credito determina una perdita secca per il contribuente (a parità di condizioni il valore attuale di un credito a 10 anni è molto minore di uno a 4 anni). Lo stallo del mercato delle cessioni, tuttavia, rende l’opzione molto conveniente soprattutto per i contribuenti con redditi bassi che, ripartendo il beneficio su più anni, riducono il rischio di perdere l’eccedenza della detrazione che dovesse trovare capienza nell’imposta lorda e, pertanto, risulterebbe a fine anno definitivamente persa.
Nelle valutazioni di convenienza è necessario considerare il fatto che:
- l’opzione per l’allungamento è irrevocabile;
Resta da chiarire al più presto se tale vincolo riguarda:
- soltanto l’orizzonte temporale o,
- come sembra inferirsi dalla lettera della norma, anche la modalità di fruizione del beneficio (l’utilizzo dell’aggettivo “irrevocabile” fa pensare che l’opzione faccia perdere la facoltà di cedere le rate residue).
- dovrà essere esercitata nella dichiarazione 2024: ossia è necessario stare fermi un anno.
Una valutazione preliminare, tuttavia, deve essere fatta sin da subito. Chi dovesse indicare la rata nei dichiarativi 2023 (periodo d’imposta 2022), infatti:
- adotta un comportamento concludente incompatibile con l’opzione;
- perde la possibilità di spalmare la detrazione.
In aggiunta a questo meccanismo, come anticipato, anche il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura o il cessionario del credito possono optare per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta acquisito in dieci quote annuali costanti, invece che in quattro.
Si tratta di una possibilità che era già stata prevista dal Decreto “Aiuti-quater”, sebbene mai attuata dall’Agenzia delle Entrate. La misura prevedeva che:
- per i crediti d’imposta legati al solo Superbonus;
- derivanti da Comunicazioni inviate telematicamente entro il 31 ottobre 2022,
- era possibile scegliere di fruire del credito d’imposta in dieci rate annuali di pari importo.
Con il nuovo provvedimento il termine di comunicazione del 31 ottobre 2022 viene spostato al 31 marzo 2023 (art. 2, comma 3-quinquies del D.L. n. 11/2023), allargando la misura anche ad altre detrazioni: sismabonus e bonus barriere architettoniche.
Tale opzione riguarda esclusivamente i crediti d’imposta non ancora utilizzati alla data di esercizio dell’opzione per “diluire” l’orizzonte temporale dell’agevolazione e viene esercitata:
- previa presentazione di un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere inviata dal prossimo 2 maggio tramite le modalità definite con il recente provvedimento 18 aprile 2023 , prot. 2023/132123; si precisa che, dal 3 luglio 2023, il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti;
- da parte del fornitore/cessionario (anche tramite intermediario abilitato);
- con possibilità di riporto alle annualità successive della quota di credito non utilizzata nell’anno (la quale non può, comunque, essere richiesta a rimborso).
La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
Tizio dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus pari a 100 euro - e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2023: potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro). Questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 01.01 al 31.12 degli anni dal 2024 al 2033. Se, alla fine del 2023, il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.
Riferimenti normativi:
- D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38;
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 2;
- Provvedimento 18 aprile 2023 , prot. 2023/132123;
- Agenzia delle Entrate, circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 novembre 2021, n. 16/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.
Superbonus: recupero della detrazione con arco temporale variabile
di Marco Bomben | 21 Aprile 2023
Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione del 110% potrà essere recuperata in dieci anni, anziché quattro, ma solo con l’esercizio di un’opzione ad hoc. Il nuovo meccanismo prevede che la chance vada sfruttata con 12 mesi di ritardo rispetto ai tempi ordinari: scatterà quindi nel 2024 e sarà irrevocabile. L’articolo che segue fornisce una panoramica per orientarsi in modo chiaro e comprensibile rispetto al periodo di recupero della detrazione e sulle condizioni da rispettare per la nuova opzione.
L’orizzonte temporale della detrazione
Come noto, sotto il profilo temporale, il superbonus è ripartito in:
Per gli IACP ed enti equivalenti la detrazione è ripartita in 4 quote annuali per le spese sostenute dall’1° luglio 2022 (art. 119, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020).
L’individuazione dell’arco temporale di riferimento per l’utilizzo dell’agevolazione, secondo le regole generali sopra citate, segue l’anno in cui le spese si considerano “sostenute”. Per i privati, pertanto, rileva il criterio di cassa e, quindi, il momento di pagamento della spesa. In questi termini:
In linea generale le regole sopra evidenziate si applicano:
Con la conversione in Legge 11 aprile 2023, n. 38 del D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto “blocca cessioni”), tuttavia, sono diventate definitive le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare. In particolare, le spese per superbonus sostenute nel 2022 diventano detraibili in dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali costanti, in luogo delle precedenti quattro, ma soltanto dalla dichiarazione 2023 (dichiarativi 2024).
Superbonus in 10 anni per le spese 2022
In deroga all’orizzonte temporale “standard” sopra delineato, quindi, limitatamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sarà possibile recuperare la maxi-detrazione del 110% in dieci anni e non nei consueti quattro.
Il regime in argomento si applica in via facoltativa, con l’esercizio di un’apposita opzione - irrevocabile, una volta esercitata - che riguarda:
Con riferimento alla prima ipotesi si evidenzia che l’opzione è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente:
- “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2022 (modello 730/2023 e Redditi PF 2023);
- eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023 (730/2024 o Redditi PF 2024), rinviando di un anno la fruizione della prima quota costante di detrazione.
In linea teorica, l’allungamento dell’orizzonte temporale del credito determina una perdita secca per il contribuente (a parità di condizioni il valore attuale di un credito a 10 anni è molto minore di uno a 4 anni). Lo stallo del mercato delle cessioni, tuttavia, rende l’opzione molto conveniente soprattutto per i contribuenti con redditi bassi che, ripartendo il beneficio su più anni, riducono il rischio di perdere l’eccedenza della detrazione che dovesse trovare capienza nell’imposta lorda e, pertanto, risulterebbe a fine anno definitivamente persa.
Nelle valutazioni di convenienza è necessario considerare il fatto che:
Resta da chiarire al più presto se tale vincolo riguarda:
- soltanto l’orizzonte temporale o,
- come sembra inferirsi dalla lettera della norma, anche la modalità di fruizione del beneficio (l’utilizzo dell’aggettivo “irrevocabile” fa pensare che l’opzione faccia perdere la facoltà di cedere le rate residue).
Una valutazione preliminare, tuttavia, deve essere fatta sin da subito. Chi dovesse indicare la rata nei dichiarativi 2023 (periodo d’imposta 2022), infatti:
In aggiunta a questo meccanismo, come anticipato, anche il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura o il cessionario del credito possono optare per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta acquisito in dieci quote annuali costanti, invece che in quattro.
Si tratta di una possibilità che era già stata prevista dal Decreto “Aiuti-quater”, sebbene mai attuata dall’Agenzia delle Entrate. La misura prevedeva che:
Con il nuovo provvedimento il termine di comunicazione del 31 ottobre 2022 viene spostato al 31 marzo 2023 (art. 2, comma 3-quinquies del D.L. n. 11/2023), allargando la misura anche ad altre detrazioni: sismabonus e bonus barriere architettoniche.
Tale opzione riguarda esclusivamente i crediti d’imposta non ancora utilizzati alla data di esercizio dell’opzione per “diluire” l’orizzonte temporale dell’agevolazione e viene esercitata:
La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
Tizio dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus pari a 100 euro - e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2023: potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro). Questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 01.01 al 31.12 degli anni dal 2024 al 2033. Se, alla fine del 2023, il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Bonus 110%
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
Qual è la durata temporale del superbonus per le spese sostenute nel 2020 o nel 2021?
Il superbonus per le spese sostenute nel 2020 o nel 2021 è ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
Quante quote annuali di pari importo comprende il superbonus per le spese sostenute dal 2022?
Il superbonus per le spese sostenute dal 2022 è ripartito in 4 quote annuali di pari importo.
Qual è la durata temporale della detrazione per gli IACP ed enti equivalenti per le spese sostenute dall’1° luglio 2022?
La detrazione è ripartita in 4 quote annuali per le spese sostenute dall’1° luglio 2022.
Secondo quali regole si individua l’arco temporale di riferimento per l’utilizzo dell’agevolazione?
L’individuazione dell’arco temporale di riferimento per l’utilizzo dell’agevolazione segue l’anno in cui le spese si considerano “sostenute”, utilizzando il criterio di cassa e il momento di pagamento della spesa.
In base a quali criteri si applicano le regole sopra evidenziate per la detrazione?
Le regole sopra evidenziate si applicano sia per gli interventi trainanti che per gli interventi 'trainati', e anche in ipotesi di trasferimento della detrazione a terzi mediante le opzioni previste dalla normativa.