Con la Risposta all’interpello n. 299 del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le vendite a distanza di beni in ambito intracomunitario verso privati consumatori effettuate fino al 30 giugno 2021, erroneamente assoggettate a IVA in Italia, anziché nello Stato membro di destinazione, è possibile chiedere a rimborso l’imposta entro il termine di due anni dalla notifica dell’atto impositivo da parte della competente Autorità fiscale estera.
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