Crediti d’imposta contro il caro energia: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 16 marzo
In base all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022, Decreto Aiuti-quater:
“Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Nel complesso, la scadenza del 16 marzo riguardava:
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al 3° trimestre 2022;
- i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al 3° e 4° trimestre 2022 (vedi tabella).
Comunicazione credito d’imposta energia 3° e 4° trimestre 2022
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Cosa
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Comunicazione crediti d’imposta contro il caro energia 3° e 4° trimestre.
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Oggetto di comunicazione
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Intero ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato fino alla data di comunicazione.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida.
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Crediti d’imposta oggetto di cessione
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- Codice 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022) – art. 6, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
- Codice 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
- Codice 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
- Codice 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 4, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115;
- Codice 6983 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
- Codice 6984 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 2, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
- Codice 6985 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 3, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
- Codice 6986 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 4, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
- Codice 6987 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (4° trimestre 2022) - art. 2 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144;
- Codice 6993 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) - art. 1 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
- Codice 6994 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - art. 1 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
- Codice 6995 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) - art. 1 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
- Codice 6996 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - art. 1 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176;
- Codice 6972 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (3° trimestre 2022), di cui all’art. 7 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (novità D.L. Milleproroghe e Provvedimento Prot. n. 2023/56785).
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Scadenza
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16 marzo 2023, eventuali comunicazioni scartate potevano essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.
Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.
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Scarto comunicazione e possibile invio dopo il 16 marzo
(FAQ A.d.E. 10 marzo)
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- La comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
- l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
- il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.
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Modalità di invio
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Direttamente dall’impresa o tramite intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Disposizioni di prassi
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Provvedimento prot. n. 2023/44905 e Provvedimento, prot. n. 2023/56785.
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Conseguenza omessa comunicazione
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Perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo alla data del 16 marzo.
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Ipotesi di esonero/divieto invio comunicazione
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- Credito già oggetto di cessione con comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo (salvo annullamento comunicazione di cessione o rifiuto da parte del cessionario);
- Credito utilizzato per intero in F24 alla data del 16 marzo.
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Ulteriori casi con obbligo di comunicazione
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Anche laddove il credito sarà successivamente oggetto di cessione.
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L’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 (e successive modificazioni).
Crediti d’imposta contro il caro energia, comunicazione all’Agenzia delle Entrate con remissione in bonis incerta
In base alla ricostruzione fatta finora, il mancato invio della comunicazione dei crediti residui, entro lo scorso 16 marzo, comporta la decadenza dal diritto alla fruizione a partire dal giorno successivo (vedi punto 3.1 del Provvedimento Prot. n. 2023/44905).
Da qui, è lecito chiedersi se la comunicazione possa essere oggetto di remissione in bonis al pari di altri adempimenti quali ad esempio la comunicazione delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi (vedi circolare n. 33/2022) o le comunicazioni da inviare all’Enea in materia di interventi di risparmio energetico.
Remissione in bonis (art 2, comma 1, D.L. n. 16/2012)
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Cosa
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Remissione in bonis
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Effetti
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La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa al ricorrere di determinate condizioni.
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Condizioni da rispettare
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- La violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
- Rispetto dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma.
- Effettuazione della comunicazione ovvero esecuzione dell’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
- Versamento della sanzione di 250 euro, senza compensazione (art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997).
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Entro quando
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Entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’ordinario termine di scadenza per l’adempimento/comunicazione.
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In relazione alla chance di remissione in bonis potrebbero esserci due distinte correnti di pensiero.
La prima, in base alla quale, al pari delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, per le quali l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 33/E/2022 ha aperto alla remissione in bonis, anche per le comunicazioni dei crediti energetici l’impresa può ricorrere alla remissione in bonis.
Tuttavia la remissione in bonis entro il 30 novembre (vedi tabella) dovrebbe tenere conto anche dei limiti temporali di utilizzo dei suddetti crediti in compensazione (30 settembre per i crediti gas ed energia elettrica 3° e 4 trimestre). Sembrerebbe difficile riconoscere alla remissione in bonis un effetto di sanatoria rispetto alle compensazioni effettuate dall’impresa pur in assenza della comunicazione scaduta al 16 marzo.
L’Agenzia delle Entrate potrebbe aver attivato gli strumenti tali da scartare gli F24 presentati in assenza della suddetta comunicazione, anche se nel Provvedimento Prot. n. 2023/44905 lo scarto è associato solo al caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato entro il 16 marzo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso.
Tuttavia, in base ad una contrapposta analisi, potrebbe essere corretto affermare che la strada della remissione in bonis non sia percorribile; posto che è la stessa norma (vedi art. 1, comma 6, del D.L. 176/2022, Decreto Aiuti-quater, art. 2, comma 5, del D.L. n. 144/2022 e art. 7, comma 1-quater, D.L. n. 115/2022, comma inserito dall’art. 15, comma 1-quinquies, del Decreto Milleproroghe) a prevedere l’obbligo di comunicazione entro il 16 marzo, a pena di decadenza della possibilità di utilizzare il credito residuo.
L’Agenzia delle Entrate, in alcuni casi ha sbarrato il ricorso alla remissione in bonis anche laddove la norma non prevedeva alcun effetto decadenziale assoluto rispetto all’adempimento o alla comunicazione da effettuare.
Si pensi ad esempio ai lavoratori impatriati, rispetto quali, l’Agenzia delle Entrate non ammette né ravvedimento, né remissione in bonis (vedi Risposta Agenzia delle Entrate n. 223/2023 e circolare n. 6/2023) per sanare l’omesso o carente versamento richiesto dall’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2019, funzionale all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i c.d. impatriati.
A ogni modo, sarebbe necessario che l’Agenzia delle Entrate intervenisse per chiarire l’eventuale possibilità di ricorso alla remissione in bonis per la comunicazione dei crediti energetici scaduta al 16 marzo.
Riferimenti normativi:
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 novembre 2022, n. 36/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 16 giugno 2022, n. 20/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 13 maggio 2022, n. 13/E;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 1° marzo 2023, n. 2023/56785;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 16 febbraio 2023, n. 2023/44905;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 30 giugno 2022, n. 253445/2022.
Crediti d’imposta contro il caro energia, comunicazione all’Agenzia delle Entrate con remissione in bonis incerta
di Andrea Amantea | 3 Aprile 2023
Entro lo scorso 16 marzo, le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta contro il caro energia, 3° e 4° trimestre 2022, hanno dovuto inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione circa l’ammontare dei bonus spettanti per i citati trimestri. Il mancato invio comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Da qui, è lecito chiedersi se la comunicazione possa essere oggetto di remissione in bonis al pari di altri adempimenti quali ad esempio la comunicazione delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi.
Crediti d’imposta contro il caro energia: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 16 marzo
In base all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022, Decreto Aiuti-quater:
“Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Nel complesso, la scadenza del 16 marzo riguardava:
Comunicazione credito d’imposta energia 3° e 4° trimestre 2022
Cosa
Comunicazione crediti d’imposta contro il caro energia 3° e 4° trimestre.
Oggetto di comunicazione
Intero ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato fino alla data di comunicazione.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida.
Crediti d’imposta oggetto di cessione
Scadenza
16 marzo 2023, eventuali comunicazioni scartate potevano essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.
Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.
Scarto comunicazione e possibile invio dopo il 16 marzo
(FAQ A.d.E. 10 marzo)
Modalità di invio
Direttamente dall’impresa o tramite intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Disposizioni di prassi
Provvedimento prot. n. 2023/44905 e Provvedimento, prot. n. 2023/56785.
Conseguenza omessa comunicazione
Perdita della possibilità di utilizzo del credito residuo alla data del 16 marzo.
Ipotesi di esonero/divieto invio comunicazione
Ulteriori casi con obbligo di comunicazione
Anche laddove il credito sarà successivamente oggetto di cessione.
L’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 (e successive modificazioni).
Crediti d’imposta contro il caro energia, comunicazione all’Agenzia delle Entrate con remissione in bonis incerta
In base alla ricostruzione fatta finora, il mancato invio della comunicazione dei crediti residui, entro lo scorso 16 marzo, comporta la decadenza dal diritto alla fruizione a partire dal giorno successivo (vedi punto 3.1 del Provvedimento Prot. n. 2023/44905).
Da qui, è lecito chiedersi se la comunicazione possa essere oggetto di remissione in bonis al pari di altri adempimenti quali ad esempio la comunicazione delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi (vedi circolare n. 33/2022) o le comunicazioni da inviare all’Enea in materia di interventi di risparmio energetico.
Remissione in bonis (art 2, comma 1, D.L. n. 16/2012)
Cosa
Remissione in bonis
Effetti
La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa al ricorrere di determinate condizioni.
Condizioni da rispettare
Entro quando
Entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’ordinario termine di scadenza per l’adempimento/comunicazione.
In relazione alla chance di remissione in bonis potrebbero esserci due distinte correnti di pensiero.
La prima, in base alla quale, al pari delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, per le quali l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 33/E/2022 ha aperto alla remissione in bonis, anche per le comunicazioni dei crediti energetici l’impresa può ricorrere alla remissione in bonis.
Tuttavia la remissione in bonis entro il 30 novembre (vedi tabella) dovrebbe tenere conto anche dei limiti temporali di utilizzo dei suddetti crediti in compensazione (30 settembre per i crediti gas ed energia elettrica 3° e 4 trimestre). Sembrerebbe difficile riconoscere alla remissione in bonis un effetto di sanatoria rispetto alle compensazioni effettuate dall’impresa pur in assenza della comunicazione scaduta al 16 marzo.
L’Agenzia delle Entrate potrebbe aver attivato gli strumenti tali da scartare gli F24 presentati in assenza della suddetta comunicazione, anche se nel Provvedimento Prot. n. 2023/44905 lo scarto è associato solo al caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato entro il 16 marzo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso.
Tuttavia, in base ad una contrapposta analisi, potrebbe essere corretto affermare che la strada della remissione in bonis non sia percorribile; posto che è la stessa norma (vedi art. 1, comma 6, del D.L. 176/2022, Decreto Aiuti-quater, art. 2, comma 5, del D.L. n. 144/2022 e art. 7, comma 1-quater, D.L. n. 115/2022, comma inserito dall’art. 15, comma 1-quinquies, del Decreto Milleproroghe) a prevedere l’obbligo di comunicazione entro il 16 marzo, a pena di decadenza della possibilità di utilizzare il credito residuo.
L’Agenzia delle Entrate, in alcuni casi ha sbarrato il ricorso alla remissione in bonis anche laddove la norma non prevedeva alcun effetto decadenziale assoluto rispetto all’adempimento o alla comunicazione da effettuare.
Si pensi ad esempio ai lavoratori impatriati, rispetto quali, l’Agenzia delle Entrate non ammette né ravvedimento, né remissione in bonis (vedi Risposta Agenzia delle Entrate n. 223/2023 e circolare n. 6/2023) per sanare l’omesso o carente versamento richiesto dall’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2019, funzionale all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i c.d. impatriati.
A ogni modo, sarebbe necessario che l’Agenzia delle Entrate intervenisse per chiarire l’eventuale possibilità di ricorso alla remissione in bonis per la comunicazione dei crediti energetici scaduta al 16 marzo.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Calore-energia
Cosa riguardava la scadenza del 16 marzo? Per quali crediti d'imposta?
La scadenza del 16 marzo riguardava i crediti d'imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022; i crediti d'imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022; i crediti d'imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al 3° trimestre 2022; i crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al 3° e 4° trimestre 2022.
Cos'è richiesto nella comunicazione del credito d'imposta relativa al periodo di riferimento?
Nella comunicazione del credito d'imposta relativa al periodo di riferimento, è richiesto l'intero ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato fino alla data di comunicazione.
Entro quando potevano essere ritrasmessi eventuali comunicazioni scartate dopo il 16 marzo 2023?
Eventuali comunicazioni scartate potevano essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.
Quali sono le modalità di invio della comunicazione del credito d'imposta?
La comunicazione del credito d'imposta può essere inviata direttamente dall’impresa o tramite intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa comporta il mancato invio della comunicazione entro il 16 marzo?
Il mancato invio della comunicazione dei crediti residui, entro lo scorso 16 marzo, comporta la decadenza dal diritto alla fruizione a partire dal giorno successivo.