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Bonus acqua potabile 2022: ridotto al lumicino il credito effettivamente riconosciuto

di Sandra Pennacini | 13 Aprile 2023
Bonus acqua potabile 2022: ridotto al lumicino il credito effettivamente riconosciuto

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 116259/2023 del 3 aprile 2023 è stata definita la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, riconosciuta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’art. 1, commi 1087-1089, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con riferimento al “bonus acqua” relativo alle spese sostenute nel 2022, stante l’enorme sproporzione tra le domande presentate per l’accesso al credito di imposta e le risorse stanziate a copertura della misura, la percentuale è stata stabilita nel 17,9005% del credito potenziale, ovvero il credito di imposta effettivamente riconosciuto passa da un atteso 50% ad un ben più contenuto 8,95%.

Premessa

Il c.d. bonus “acqua potabile” è stato introdotto dall’art. 1, commi 1087-1088, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successivamente esteso - ad opera della Legge 30 icembre 2021, n. 234, art. 1, comma 713 - a tutto il 2023, ma con uno stanziamento minore in termini di risorse, rispetto agli anni precedenti.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile, determinata annualmente con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in ragione del rapporto tra i crediti di imposta “potenziali” (così come emergenti dalle richieste presentate dai contribuenti con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua da bere) e le risorse effettivamente disponibili.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2022, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è stata stabilita con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 116259/2023 del 3 aprile 2023 e, sfortunatamente, risulta essere ancora più ridotta rispetto a quella che era stata riconosciuta con riferimento alle spese sostenute nel 2021.

Il bonus acqua potabile: caratteristiche

Potenziali beneficiari del bonus acqua potabile sono le persone fisiche, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

Il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta viene ripartito tra gli aventi diritto, in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Il bonus acqua potabile consiste nel riconoscimento di un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, ovvero sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Le spese sostenute, che devono essere documentate da fattura elettronica o da documento commerciale che riporti il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, rilevano ai fini del riconoscimento del credito d’imposta entro tetti massimi, così stabiliti:

  • per le persone fisiche non titolari di partita IVA: 1.000 euro per ciascun immobile;
  • per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali: 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Per i privati e per i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento deve essere effettuato in modalità tracciabile, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

Ai fini della definizione del credito di imposta effettivamente spettante, vengono poste a confronto le domande pervenute e le risorse stanziate. Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2022 lo stanziamento a copertura della misura è stato previsto nella misura di 5 milioni di euro. Per il 2023, tale ammontare è stato ridotto a 1,5 milioni di euro.

Il credito di imposta “Bonus acqua” può essere utilizzato:

  • per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo:
    • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 (Redditi 2023 - 730/2023) e in quelle successive, fino ad esaurimento;
    • oppure, in compensazione con modello F24.
  • per i beneficiari diversi dalle persone fisiche, e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo:
    • esclusivamentein compensazione tramite modello F24.

Bonus acqua spese 2022: il credito d’imposta definitivo

L’ammontare effettivamente riconosciuto ed utilizzabile, per quanto riguarda il 2022, è quello che risulta dall’applicazione della percentuale stabilita dal Provvedimento AdE n. 116259/2023 del 3 aprile 2023 qui in esame.

Dalla lettura del Provvedimento cui sopra risulta che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2023 al 28 febbraio 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 27.932.195 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

In ragione di quanto sopra, con il Provvedimento AdE n. 116259/2023 la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è stata stabilita nel 17,9005% (5.000.000 / 27.932.195) dell’importo del credito richiesto.

Ipotizzando il caso di un contribuente “privato”, ovvero soggetto che ha presentato istanza di riconoscimento del “Bonus acqua” in qualità di persona fisica non esercente attività economica, per il massimo di spesa ammissibile, ovvero 1.000 euro:
- il credito d’imposta massimo (atteso) era pari a 500 euro;
- il credito d’imposta effettivamente concesso è pari a euro 89,50 euro (ovvero il 17,9005% di 500 euro).

La percentuale effettivamente riconosciuta per le spese 2022 si è drasticamente ridotta rispetto a quella che era stata prevista per il 2021 (30,3745%).

Al fine di evitare errori, è consigliabile verificare il credito d’imposta effettivamente fruibile consultando il proprio cassetto fiscale, accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

In conclusione, ancora una volta i crediti di imposta per i quali è previsto un tetto di spesa massima si traducono in una delusione per i contribuenti, come già accaduto in precedenza con il credito sanificazione introdotto durante la pandemia e con il bonus acqua 2021.

Con riferimento al bonus acqua si invita ad una riflessione in merito alle spese effettuate nel 2023, posto che, come si è detto, lo stanziamento previsto è stato ridotto da 5 milioni di euro a 1,5 milioni. Per quanto sopra, se già le risorse sono risultate fortemente insufficienti con riferimento alle spese 2021 e 2022, a maggior ragione è presumibile che nel 2023 il bonus acqua sarà talmente ridotto da risultare pressoché nullo.

Riferimenti normativi:

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