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REATI TRIBUTARI

Sanzioni tributarie alla società: l’amministratore di fatto risponde solidalmente solo se è provata la qualifica

di Maria Luisa Barone | 10 Marzo 2023
Sanzioni tributarie alla società: l’amministratore di fatto risponde solidalmente solo se è provata la qualifica

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del D.L. n. 269/2003 sono da imputarsi solo alla persona giuridica, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, a meno che la società non fosse stata costituita artificiosamente al fine di garantire benefici esclusivi a chi la amministrava. La qualifica di amministratore di fatto deve essere rigorosamente provata in giudizio dall’Ufficio. Così si è espressa la Sezione 11, della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, con la sentenza n. 411/2023.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Art. 7 del D.L. n. 269/2003: le sanzioni fiscali per enti e società sono a carico esclusivamente di questi, salvo casi di gestione artificiosa per benefici personali. La Corte di Giustizia Tributaria Lombardia conferma questa interpretazione, richiedendo rigorose prove dell'Ufficio per qualificare un amministratore come tale.