Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del D.L. n. 269/2003 sono da imputarsi solo alla persona giuridica, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, a meno che la società non fosse stata costituita artificiosamente al fine di garantire benefici esclusivi a chi la amministrava. La qualifica di amministratore di fatto deve essere rigorosamente provata in giudizio dall’Ufficio. Così si è espressa la Sezione 11, della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, con la sentenza n. 411/2023.
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