Commento
AGEVOLAZIONI

Anche per il bonus facciate in assenza di bonifico dedicato detrazione riconosciuta con attestazione

di Devis Nucibella | 1 Marzo 2023
Anche per il bonus facciate in assenza di bonifico dedicato detrazione riconosciuta con attestazione

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 214 del 14 febbraio scorso, ha riconosciuto anche per il bonus facciate la spettanza della detrazione in assenza di bonifico dedicato qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore dall’istante sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa. L’Agenzia precisa, però, che si tratta di una modalità ammessa, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile ripetere correttamente il bonifico.

Premessa

Come noto, il pagamento delle spese per recupero edilizio deve essere effettuato con lo specifico bonifico “dedicato”, con applicazione della ritenuta da parte della banca o posta.

Inizialmente, nella risoluzione n. 55/2012, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che, nel caso di utilizzo di strumenti diversi, l’unica possibilità di correzione dell’errore era la ripetizione del pagamento, con un bonifico:

...nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta”.

Tale orientamento restrittivo è stato superato dalla circolare n. 43/2016, nella quale è stata ammessa (a specifiche condizioni) la detraibilità delle spese pagate con strumenti diversi dallo specifico bonifico per ristrutturazioni.

Acquisto di box o posto auto pagato con strumenti diversi dal bonifico

In caso di acquisto del box auto pertinenziale, è possibile fruire della detrazione anche nel caso di pagamento con strumenti diversi dal bonifico (es. assegno circolare) a condizione che:

  • il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha costruito e ceduto il box/posto auto risulti attestato dal rogito notarile;
  • il cedente, oltre alla consueta certificazione attestante il costo di realizzazione del box auto, rilasci all’acquirente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che: “...i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente”.

La circolare n. 7/E del 2018 conferma che l’acquisto del box pertinenziale può avvenire anche con mezzi diversi dal bonifico, considerata la necessaria presenza del notaio:

Solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo è possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, nel presupposto che tale pagamento avvenga in presenza del notaio.”

La disposizione prevede, come illustrato, che venga rilasciata una dichiarazione da parte dell’impresa che attesti la corretta contabilizzazione della spesa.

Bonifico ordinario per recupero edilizio e qualificazione energetica

Nella citata circolare n. 43/2016, l’Agenzia ha fatto venir meno la causa di decadenza del diritto alla detrazione qualora all’atto del pagamento non sia stata operata la ritenuta da parte della banca/posta, prevedendo che:

...può inoltre ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta [...]. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.

In sostanza, l’Agenzia ammette che le spese agevolabili possono essere pagate anche con bonifico “ordinario” (pertanto senza applicazione della ritenuta) a condizione che il soggetto che ha eseguito i lavori ed incassato le relative somme attesti, con una dichiarazione sostitutiva, che le stesse sono state correttamente contabilizzate.

Come chiarito dalla circolare n. 7/E del 2018, il mancato utilizzo dello specifico bonifico “dedicato” deve essere riconducibile ad un errore: l’Agenzia delle Entrate in sede di controllo verificherà se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.

Qualora il bonifico di pagamento delle spese per recupero edilizio esponga, erroneamente, la causale relativa alla detrazione per riqualificazione energetica (Legge n. 296/2006) ma l’istituto bancario o postale abbia correttamente applicato la ritenuta, la detrazione è comunque riconosciuta (circolare n. 11/2014).

Bonus facciate

Con l’interpello n. 214 del 14 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate ha esaminato tale possibilità anche con riferimento al pagamento di un intervento che fruisce del “Bonus Facciate” ex art. 1, commi da 219 a 223, Legge n. 160/2019.

Nell’interpello esaminato una signora chiedeva se c’è una via d’uscita al “mero errore” compiuto al momento del pagamento, nel 2021, degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne di un immobile di cui è proprietaria al 50%.

In particolare:

  • la spesa è stata saldata, tramite bonifico ordinario, seppur completo di tutti i riferimenti normativamente necessari, e non parlante come richiede invece la disposizione agevolativa;
  • per sanare la dimenticanza l’impresa esecutrice, nel 2022, ha rilasciato all’istante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento e la corretta imputazione del ricavo nella propria contabilità nel periodo di imposta 2021.

La contribuente chiedeva se, come avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, tale attestazione, in mancanza del bonifico parlante, le consenta ugualmente di accedere al bonus facciate.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta fornita dopo aver analizzato la normativa e la prassi in materia risponde positivamente all’interpello riconoscendo comunque l’agevolazione alla contribuente.

In particolare, l’Agenzia ricorda che con la circolare n. 28/2022 era stato chiarito, in tema di detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, che se:

  • l’incompleta compilazione del bonifico, tale da pregiudicare il rispetto da parte di banche e poste dell’obbligo di operare la ritenuta d’imposta, impedisce l’accesso al beneficio salvo ripetizione del pagamento con bonifico correttamente emesso;
  • per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, il bonus non è perso se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Tale modalità, specifica l’Agenzia, non va tuttavia intesa come una alternativa al pagamento mediante bonifico “parlante” ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto al corretto comportamento che il contribuente, in termini ordinari, deve tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.

Per quanto sopra detto e considerato il rinvio della disciplina del bonus facciate al regolamento attuativo delle detrazioni spettanti per il recupero del patrimonio edilizio, ammesso che non sia possibile ripetere il bonifico, la signora

  • potrà fruire della detrazione
  • se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore dall’istante sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

Riferimenti normativi:

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