Commento
TERZO SETTORE

Enti del Terzo settore: il punto sui bilanci

di Michele de Tavonatti, Giovanna Greco, Matteo Pozzoli | 2 Febbraio 2023
Enti del Terzo settore: il punto sui bilanci

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) ha pubblicato in data 15 novembre 2022 la nota n. 17146 avente ad oggetto “Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore”.
La nota rientra in quei pronunciamenti di “soft law” che il MLPS pubblica per agevolare e guidare l’implementazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” (CTS).

Premessa

L’intervento del MLPS risulta particolarmente interessante per i commercialisti che risultano coinvolti da sempre nella redazione dei bilanci degli enti non profit e che sono esplicitamente individuati dall’art. 20 del Decreto del MLPS n. 106 del 15 settembre 2020 come soggetti abilitati al deposito nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) degli atti degli Enti del Terzo settore (Ets).

Le tematiche della nota

La nota esamina le seguenti cinque specifiche tematiche:

Enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022

In base al principio generale della trasparenza, il MLPS ha richiesto - in funzione dell’eventuale necessità di soddisfacimento dell’informativa antimafia di cui all’art. 48, comma 6, del CTS - agli enti trasmigrati (Odv e Aps) e alle Onlus di depositare il bilancio 2021 entro 90 giorni dall’iscrizione (nota n. 5941 del 5 aprile 2022). La nota in esame evidenzia come tale obbligo non ricorra in capo agli enti divenuti Ets che in sede di presentazione della richiesta di iscrizione al Runts hanno inoltrato i bilanci 2019 e 2020. Gli enti di nuova iscrizione, infatti, risultano essere assoggettati, a differenza degli enti trasmigrati, alla disciplina del CTS dal momento dell’iscrizione e la richiesta di depositare il bilancio approvato dell’esercizio 2021 conferirebbe alla domanda valore retroattivo senza adeguata copertura normativa. Resta in ogni caso ammissibile il deposito volontario.

Deposito delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti

Il secondo quesito considera se le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti possano o debbano essere depositate unitamente al bilancio. La nota evidenzia preliminarmente che le relazioni non sono parte integrante del bilancio; tuttavia, conclude che, in base al già menzionato principio di trasparenza e per tramite di una lettura analogica con le disposizioni societarie, le predette relazioni debbano essere depositate al fine di non limitare la conoscibilità da parte dei terzi.

Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro

In questo caso, il Ministero esamina le conseguenze a cui può andare incontro un ente personificato con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro che redige il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Gli Ets aventi la personalità giuridica, infatti, sono tenuti a monitorare l’esistenza del patrimonio minimo di cui all’art. 22, comma 4, del CTS e tale controllo è possibile solo tramite l’analisi patrimoniale che non può essere fornita dal rendiconto in “forma ordinaria”. Spetta, in definitiva, agli amministratori ed eventualmente all’organo di controllo la responsabilità di valutare se l’adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio.

Informazioni sulle raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il RUNTS

L’art. 48, comma 3, del CTS prevede che l’Ets debba provvedere anche al deposito delle rendicontazioni delle singole raccolte fondi di natura occasionale. Il quesito chiede se, dovendo tali rendicontazioni anche essere allegate al bilancio, sia sufficiente depositare il bilancio comprensivo delle rendicontazioni per soddisfare il disposto normativo, oppure se debba essere effettuato un deposito distinto dei rendiconti delle singole raccolte fondi. Il Ministero dispone al riguardo che, prevalendo l’elemento sostanziale del soddisfacimento della richiesta informativa, il deposito del bilancio comprensivo delle rendicontazioni risponda alla richiesta informativa.

Indicazioni per gli Uffici del RUNTS a seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni

Il MLPS fornisce, in ultimo, alcune indicazioni ai propri Uffici locali in merito ai controlli da effettuare con riferimento ai bilanci 2021. Viene, in questo contesto, anzitutto evidenziato che il termine dei 90 giorni previsto per il deposito dei bilanci 2021 non rappresenta un termine perentorio. Ad ogni modo, decorso il termine dei 90 giorni senza che l’ente abbia depositato il bilancio, gli uffici del Runts potranno diffidare i suddetti Ets al deposito, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del CTS; decorso anche il termine della diffida senza valida motivazione (periodo massimo che può essere concesso pari a 180 giorni), l’ente sarà cancellato dal Runts. I controlli degli Uffici si soffermeranno su altre tematiche di applicazione delle norme del CTS come l’adozione della modulistica di cui al D.M. n. 39/2020, anche con riferimento al rispetto dei limiti dimensionali per gli enti che hanno redatto il bilancio in forma di rendiconto per cassa, la presenza di apposite disposizioni statutarie nel caso in cui risultino entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse e, qualora siano presenti nel bilancio/rendiconto di cassa dati da cui risultino raccolte fondi di natura occasionale, la presentazione degli appositi rendiconti. Questi non dovranno essere predisposti in base al D.M. 9 giugno 2022, in quanto le linee guida sono state pubblicate solo in seguito all’approvazione di molti bilanci relativi all’esercizio 2021.

Riferimenti normativi:

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