La pregressa esperienza imprenditoriale è elemento idoneo a configurare la consapevolezza dell’agente in caso di omessa tenuta delle scritture contabili, rientrando quest’ultima negli obblighi connessi all’esercizio dell’attività imprenditoriale. A nulla rileva, in caso di fallimento, l’apporto fornito al curatore e la non imputabilità all’imprenditore del fallimento. Così ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4352/2023, depositata in data 1° febbraio 2023.
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