Premessa
I continui cambi di rotta, sia in ordine alle tempistiche, sia con riferimento alle modalità di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, possono ingenerare confusione anche nel più attento dei contribuenti. Per quanto riguarda la scadenza del 31 gennaio 2023, inoltre, solo recentemente sono sopraggiunti i necessari chiarimenti relativi alla gestione dei cd. “bonus”. Andiamo pertanto nel seguito a fare il punto, riepilogando il calendario e dando conto, altresì, delle novità dell’ultimo minuto.
Tessera Sanitaria, il calendario per l’invio dei dati 2022 e 2023
I termini di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati utili alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate per quanto riguarda le spese sostenute nel 2022, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 2 febbraio 2022 , sono i seguenti:
- i documenti di spesa pagati nel primo semestre 2022 devono essere stati inviati entro il 30 settembre 2022 (le variazioni entro il 6 ottobre 2022);
- i documenti di spesa pagati nel secondo semestre 2022 devono essere inviati entro il 31 gennaio 2023 (le variazioni entro il 7 febbraio 2023).
Fanno eccezione gli ottici, alla luce di quanto disposto dal Decreto MEF del 28 novembre 2022 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2022, intervenuto in modifica all’art. 1 del decreto MEF 1 settembre 2016. Il summenzionato decreto ha disposto una variazione nei soggetti chiamati all’adempimento.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 1, lett. f), del decreto MEF 1 settembre 2016, già rientravano fra i soggetti obbligati “gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 , e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46”.
A seguito della modifica disposta dal decreto 28 novembre 2022, con introduzione della lett. g) al medesimo art. 1 del decreto MEF 1 settembre 2016, a partire dalle spese sostenute nel 2022 sono obbligati anche i contribuenti registrati in Anagrafe tributaria con codice attività, primario o secondario, ATECO 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
A seguito di tale modifica il decreto MEF 28 novembre 2022 ha altresì disposto che per gli ottici - sia quelli di cui alla lettera f) che quelli di cui alla lettera g) - l’invio dei dati relativi all’intera annualità 2022 può avvenire entro il 31 gennaio 2023.
Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2023, invece, il calendario è unico per tutti i soggetti obbligati all’adempimento:
- i documenti di spesa pagati nel primo semestre 2023 dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2023 (le variazioni entro il 6 ottobre 2023);
- i documenti di spesa pagati nel secondo semestre 2023 dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2024 (le variazioni entro il 7 febbraio 2024).
Quanto sopra a seguito di quanto disposto dal decreto MEF del 27 dicembre 2022, pubblicato in G.U. il 3 gennaio 2023. In ragione del medesimo decreto, per quanto riguarda le spese sostenute a partire dal 2024, l’invio dovrà essere effettuato a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (sempre che non intervenga l’ennesimo rinvio, posto che già per il 2022 ed il 2023 era inizialmente prevista la cadenza mensile).
La trasmissione dei dati in presenza di “bonus” occhiali e psicologo
A pochi giorni dalla scadenza sono state finalmente chiarite le corrette modalità di trasmissione dei dati da parte degli ottici e degli psicologi che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni professionali non totalmente a carico del paziente finale, in ragione della fruizione da parte di quest’ultimo dei cd. “bonus occhiali” e “bonus psicologo”. Sul Sistema Tessera Sanitaria è stata recentemente inserita una nuova FAQ che fornisce le indicazioni del caso.
Per comprendere la ratio delle indicazioni fornite occorre ricordare che:
- gli artt. 10-bis e 17 del D.L. del 23 ottobre 2018, n. 119 prevedono che i dati fiscali trasmessi a TS siano utilizzati da parte delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale e per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Di conseguenza, anche laddove l’ottico o lo psicologo non abbiano incassato totalmente il corrispettivo/l’onorario, alla luce della fruizione da parte del paziente di un “bonus occhiali” o un “bonus psicologo”, gli stessi sono comunque obbligati a trasmettere integralmente i dati della fattura o dello scontrino, indicando l’intero ricavo/compenso;
- di contro, ai fini della dichiarazione precompilata, il dato rilevante per il paziente è la sola spesa che è rimasta effettivamente a carico, e quindi al netto del “bonus”.
Per poter gestire questi due differenti aspetti, ovvero da una parte la necessità di trasmettere i dati dei corrispettivi/degli onorari integralmente, ma contestualmente far sì che nella dichiarazione precompilata del paziente venga preso in considerazione solo la quota parte di corrispettivo/onorario che è rimasto effettivamente a suo carico, è stato prevista l’introduzione della codifica “AA” (altre spese sulle quali non spetta la detrazione IRPEF), già presente per altre categorie di soggetti chiamati alla trasmissione dei dati STS, anche per gli ottici e gli psicologi.
Alla luce di quanto sopra, la trasmissione dei dati deve avvenire come segue:
Caso 1. Ottico e bonus occhiali |
È stato acquistato un paio di occhiali, del valore di 280 euro. L’acquirente ha usufruito del “bonus occhiali”, per un valore di 50 euro, e pertanto ha corrisposto all’ottico la sola differenza, pari a 230 euro. L’ottico deve trasmettere il dato come segue: |
- Tipo spesa “AD”: euro 230
- Tipo spesa “AA”: euro 50
|
Operando in tal modo, viene trasmesso l’intero corrispettivo, pari a 280 euro, ma nella precompilata del soggetto che ha effettuato l’acquisto verrà proposta la sola somma rimasta a carico, ovvero quella codificata “AD”, per euro 230. |
Caso 2. Psicologo e bonus psicologo |
Uno psicologo ha effettuato una seduta, dietro corresponsione di un onorario complessivo di 90 euro. Il paziente ha usufruito del bonus psicologo per un ammontare di euro 50, pagando pertanto la sola differenza, pari a 40 euro. La trasmissione dei dati al STS da parte dello psicologo deve essere così effettuata: |
- Tipo spesa “SP”: euro 40
- Tipo spesa “AA”: euro 50
|
Operando in tal modo, viene trasmesso l’intero corrispettivo, pari a 90 euro, ma nella precompilata del paziente verrà proposta la sola somma rimasta a carico, ovvero quella codificata “SP”, per euro 40. |
Riferimenti normativi:
Tessera Sanitaria 2022: entro il 31 gennaio 2023 l’invio dei dati, con novità per ottici e psicologi
di Sandra Pennacini | 25 Gennaio 2023
Scade il 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022, utili alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate. L’adempimento, ancora una volta, presenta novità dell’ultimo momento, dovute alla necessità di acquisire correttamente i dati in presenza di “bonus psicologo” e “bonus occhiali”.
Premessa
I continui cambi di rotta, sia in ordine alle tempistiche, sia con riferimento alle modalità di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, possono ingenerare confusione anche nel più attento dei contribuenti. Per quanto riguarda la scadenza del 31 gennaio 2023, inoltre, solo recentemente sono sopraggiunti i necessari chiarimenti relativi alla gestione dei cd. “bonus”. Andiamo pertanto nel seguito a fare il punto, riepilogando il calendario e dando conto, altresì, delle novità dell’ultimo minuto.
Tessera Sanitaria, il calendario per l’invio dei dati 2022 e 2023
I termini di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati utili alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate per quanto riguarda le spese sostenute nel 2022, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 2 febbraio 2022 , sono i seguenti:
Fanno eccezione gli ottici, alla luce di quanto disposto dal Decreto MEF del 28 novembre 2022 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2022, intervenuto in modifica all’art. 1 del decreto MEF 1 settembre 2016. Il summenzionato decreto ha disposto una variazione nei soggetti chiamati all’adempimento.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 1, lett. f), del decreto MEF 1 settembre 2016, già rientravano fra i soggetti obbligati “gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 , e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46”.
A seguito della modifica disposta dal decreto 28 novembre 2022, con introduzione della lett. g) al medesimo art. 1 del decreto MEF 1 settembre 2016, a partire dalle spese sostenute nel 2022 sono obbligati anche i contribuenti registrati in Anagrafe tributaria con codice attività, primario o secondario, ATECO 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
A seguito di tale modifica il decreto MEF 28 novembre 2022 ha altresì disposto che per gli ottici - sia quelli di cui alla lettera f) che quelli di cui alla lettera g) - l’invio dei dati relativi all’intera annualità 2022 può avvenire entro il 31 gennaio 2023.
Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2023, invece, il calendario è unico per tutti i soggetti obbligati all’adempimento:
Quanto sopra a seguito di quanto disposto dal decreto MEF del 27 dicembre 2022, pubblicato in G.U. il 3 gennaio 2023. In ragione del medesimo decreto, per quanto riguarda le spese sostenute a partire dal 2024, l’invio dovrà essere effettuato a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (sempre che non intervenga l’ennesimo rinvio, posto che già per il 2022 ed il 2023 era inizialmente prevista la cadenza mensile).
La trasmissione dei dati in presenza di “bonus” occhiali e psicologo
A pochi giorni dalla scadenza sono state finalmente chiarite le corrette modalità di trasmissione dei dati da parte degli ottici e degli psicologi che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni professionali non totalmente a carico del paziente finale, in ragione della fruizione da parte di quest’ultimo dei cd. “bonus occhiali” e “bonus psicologo”. Sul Sistema Tessera Sanitaria è stata recentemente inserita una nuova FAQ che fornisce le indicazioni del caso.
Per comprendere la ratio delle indicazioni fornite occorre ricordare che:
Per poter gestire questi due differenti aspetti, ovvero da una parte la necessità di trasmettere i dati dei corrispettivi/degli onorari integralmente, ma contestualmente far sì che nella dichiarazione precompilata del paziente venga preso in considerazione solo la quota parte di corrispettivo/onorario che è rimasto effettivamente a suo carico, è stato prevista l’introduzione della codifica “AA” (altre spese sulle quali non spetta la detrazione IRPEF), già presente per altre categorie di soggetti chiamati alla trasmissione dei dati STS, anche per gli ottici e gli psicologi.
Alla luce di quanto sopra, la trasmissione dei dati deve avvenire come segue:
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Sistema tessera sanitaria
Cosa è la tessera sanitaria?
La Tessera Sanitaria è un documento che contiene i dati anagrafici e sanitari dell'utente e viene utilizzato per accedere ai servizi sanitari.
Quali sono le scadenze per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per le spese sostenute nel 2022?
I documenti di spesa pagati nel primo semestre 2022 devono essere stati inviati entro il 30 settembre 2022 (le variazioni entro il 6 ottobre 2022); i documenti di spesa pagati nel secondo semestre 2022 devono essere inviati entro il 31 gennaio 2023 (le variazioni entro il 7 febbraio 2023).
Chi è obbligato all'invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli ottici?
A seguito del decreto MEF del 28 novembre 2022, gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico e i contribuenti registrati in Anagrafe tributaria con codice attività ATECO 47.78.20 sono obbligati all'invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022 entro il 31 gennaio 2023.
Quali sono le scadenze per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per le spese sostenute nel 2023?
I documenti di spesa pagati nel primo semestre 2023 dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2023 (le variazioni entro il 6 ottobre 2023); i documenti di spesa pagati nel secondo semestre 2023 dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2024 (le variazioni entro il 7 febbraio 2024).
Come devono essere trasmessi i dati relativi alle spese con 'bonus occhiali' e 'bonus psicologo'?
Per le spese con 'bonus occhiali' e 'bonus psicologo', i dati devono essere trasmessi integralmente, indicando l'intera somma, ma nella dichiarazione precompilata del paziente verrà proposta la sola somma rimasta a carico, ovvero quella al netto del 'bonus'.