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Il ravvedimento straordinario nella Legge di Bilancio 2023

di Silvia Amplo, Maurizio Tozzi | 23 Gennaio 2023
Il ravvedimento straordinario nella Legge di Bilancio 2023

La nuova Legge di Bilancio prevede un insieme di provvedimenti finalizzati ad agevolare la “pace” tra Fisco e contribuente e, tra questi, all’art. 1, commi 174-178 è stata approvata una versione speciale dell’ordinario ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di sanare le violazioni tributarie connesse a dichiarazioni validamente presentate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Caratteristiche del nuovo ravvedimento

L’istituto del ravvedimento operoso introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione stessa non sia già stata accertata.

Con riferimento alla nuova disposizione, per prima cosa occorre specificare che l’agevolazione in questione si applica unicamente alle violazioni afferenti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (per esempio IRES, IRPEF e addizionali, IRAP, IVA) ad esclusione per un verso di quelle che emergono a seguito di controlli automatizzati e per altro verso delle violazioni legate ad attività finanziarie estere che sono disciplinate da altre norme della stessa Legge di Bilancio (rispettivamente dai commi 153 -159 e 166 -173).

Le violazioni sanabili nel caso di specie sono quelli per cui ancora il Fisco può porre in essere l’attività accertativa: infatti la norma fa espresso riferimento alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti.

Ai fini della integrazione “speciale”, quindi, vi è la necessità che si sia presentata una dichiarazione valida. Ciò implica che la dichiarazione in questione potrà essere quella presentata nei termini ovvero nei 90 giorni successivi al termine medesimo.

Come regolarizzare

La regolarizzazione della posizione fiscale si attua con il versamento:

  • dell’imposta;
  • degli interessi dovuti;
  • della sanzione ridotta a 1/18 del minimo edittale irrogabile;

a scelta, secondo le seguenti modalità:

  • versamento in unica soluzione (che dà luogo al perfezionamento della regolarizzazione);
  • versamento dilazionato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza prima rata al 31 marzo 2023 e le successive al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre di ciascun anno alle quali saranno applicati gli interessi in misura ridotta al 2%; al termine del relativo pagamento la regolarizzazione si intenderà perfezionata. Il versamento rateale rappresenta senza dubbio una novità di rilievo della disposizione, posto che nel caso di ravvedimento ordinario il versamento deve essere unitario (tranne l’ipotesi di ravvedimento frazionato).

Non si può ricorrere al ravvedimento speciale se alla data del versamento della prima o unica rata le violazioni sono state già accertate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità da controllo formale di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

Mancato pagamento di una rata

Nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva:

  • il ravvedimento rimane valido;
  • si decade dal beneficio della rateazione;
  • si applica la sanzione nella misura ordinaria di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997;
  • si applicano gli interessi nella misura del 5% di cui all’art. 20, D.P.R. n. 602/1973 con decorrenza dal 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento recante gli importi iscritti a ruolo ancora dovuti deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Ipotesi escluse dal ravvedimento speciale

Nel ravvedimento speciale non sono compresi:

  • le violazioni in tema di quadro RW e, quindi, in caso di emersione di attività finanziarie/patrimoniali detenute all’estero (v. comma 176). In questo caso deve obbligatoriamente farsi ricorso al ravvedimento “ordinario”;
  • gli omessi versamenti di imposte dichiarate (in quanto beneficiano della riduzione della sanzione dal 10% al 3% di cui all’art. 1, commi 153-159 della Legge n. 197/2022);
  • le violazioni rientranti nell’ambito della regolarizzazione delle violazioni formali di cui all’art. 1, commi 166-173, della Legge n. 197/2022.

Con particolare riguardo al punto inerente le violazioni circa i redditi esteri, la norma così come formulata vieta la possibilità di ravvedersi in caso di omessa compilazione del Quadro RW: bisogna considerare, però, che l’obbligo di compilazione del suddetto quadro si estende anche alle criptovalute che sono oggetto di disciplina ad hoc all’interno della Legge di Bilancio 2023 (v. comma 140) per cui viene prevista una sanatoria dichiarativa e reddituale.

In sintesi, il ravvedimento speciale di cui alla Legge di Bilancio 2023 si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso di cui all’art. 13 citato per il termine ristretto per potersene avvalere, per il fatto che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo applicabile e per la possibilità di versamento in 8 rate trimestrali.

Riferimenti normativi:

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 174-178;
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13.

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