Premessa
Con il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18, comma 3 era stata introdotta una modifica all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.
Tale modifica ha riguardato la cancellazione dell’esonero dagli obblighi del c.d. “fisco elettronico” - a partire dal 1° luglio 2022 - per i soggetti che nell’anno precedente avevano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
La disposizione, altresì, prevede che l’esonero sarebbe stato cancellato, per i restanti soggetti, a partire dal 1° gennaio 2024.
Tale disposizione ha ingenerato dubbi con riferimento ai soggetti non già obbligati alla fatturazione elettronica a partire dal luglio 2022, dubbi che hanno trovato definitiva soluzione nella FAQ A.d.E. n. 150 del 22 dicembre 2022.
La problematica
Testualmente, i commi 2 e 3 dell’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recitano:
«2. All’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da “Sono esonerati dalle predette disposizioni” fino a “o committente soggetto passivo d’imposta.” sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.»
Una formulazione chiara, che - attenendosi strettamente al testo della norma - non lasciava spazio a dubbi.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la dichiarata ratio della novità introdotta risiedeva nella volontà di avvicinare gradatamente i contribuenti, dapprima esonerati, agli obblighi del c.d. “fisco elettronico”, si poteva anche legittimamente argomentare che l’intento fosse quello di obbligare a partire dal 1° luglio 2022 i soggetti che nel 2021 avessero superato i 25.000 euro di ricavi o compensi, per poi introdurre medesimo obbligo dal 2023 per i contribuenti che nel 2021 non avessero superato tale soglia, ma l’avessero superata nel 2022, e infine cancellare qualsiasi tipo di esonero a partire dal 1° gennaio 2024.
Sul punto si è lungamente discusso e, per quanto la conclusione cui si era giunti già in precedenza fosse quella che a valere fosse comunque solo e soltanto il testuale dettato normativo, è confortante il fatto che, seppure sul filo di lana, sia pervenuta una conferma in tal senso anche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La FAQ A.d.E. 150 del 22 dicembre 2022
Il tenore della risposta a FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022 non lascia spazio ad ulteriori dubbi in ordine alla corretta interpretazione del summenzionato dell’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36:
«La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, come precisato anche dalla circolare n. 26/E/2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022”.».
Il quadro degli adempimenti
Per quanto sovra esposto, i contribuenti “minori”:
• rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
• rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000
che non sono stati obbligati all’adozione della fattura elettronica dal 1° luglio 2022 lo saranno solo a partire dal 1° gennaio 2024.
È bene ricordare che il summenzionato comma 3 dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022 aveva previsto una specifica tempistica per la trasmissione delle fatture emesse, più ampia di quella prevista normalmente, a favore dei neo obbligati: “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articoli 6, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Si osservi che la misura cui sopra era applicabile solo a favore degli obbligati dal luglio 2022, mentre nulla è previsto per quanto riguarda i residuali soggetti, che saranno obbligati dal 2024.
A partire dal 1° gennaio 2024, pertanto, salvo ulteriori modifiche normative, tutti i contribuenti indistintamente saranno obbligati all’emissione di fattura in esclusivo formato elettronico, rispettando le tempistiche standard.
La trasmissione del file XML al sistema di interscambio dovrà essere effettuata entro 12 giorni dalla data fattura, nel caso di fattura immediata (codice tipo documento TD01), ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in caso di fattura differita (codice tipo documento TD24).
Per concludere, si ricorda che l’essere attratti negli obblighi del c.d. “fisco elettronico” non comporta solo l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico (con conseguente assolvimento virtuale dell’imposta di bollo), ma anche l’obbligo di ricevere nel medesimo formato le fatture passive, con i connessi obblighi, sia per le fatture attive che passive, di conservazione elettronica nel rispetto del Codice di Amministrazione Digitale.
Inoltre, a partire dal momento in cui il contribuente viene attratto nel fisco elettronico, lo stesso è anche obbligato alla “gestione elettronica” delle operazioni transfrontaliere, ovvero mediante l’emissione di files in formato XML conformi al tracciato previsto dalla vigente normativa.
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, art. 18;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, comma 3;
- Agenzia delle Entrate, FAQ 22 dicembre 2022, n. 150.
Fattura elettronica dal 2024 per i contribuenti forfetari sottosoglia
di Sandra Pennacini | 2 Gennaio 2023
Con FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 150 del 22 dicembre 2022 è arrivata una gradita conferma in ordine alla decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica a carico dei contribuenti in regime forfetario, non già tenuti a adempiere a partire dal 1° luglio 2022. Tali contribuenti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2022, saranno tenuti a rispettare gli obblighi in materia di fisco elettronico solo a partire dal 1° gennaio 2024.
Premessa
Con il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18, comma 3 era stata introdotta una modifica all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.
Tale modifica ha riguardato la cancellazione dell’esonero dagli obblighi del c.d. “fisco elettronico” - a partire dal 1° luglio 2022 - per i soggetti che nell’anno precedente avevano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
La disposizione, altresì, prevede che l’esonero sarebbe stato cancellato, per i restanti soggetti, a partire dal 1° gennaio 2024.
Tale disposizione ha ingenerato dubbi con riferimento ai soggetti non già obbligati alla fatturazione elettronica a partire dal luglio 2022, dubbi che hanno trovato definitiva soluzione nella FAQ A.d.E. n. 150 del 22 dicembre 2022.
La problematica
Testualmente, i commi 2 e 3 dell’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recitano:
«2. All’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da “Sono esonerati dalle predette disposizioni” fino a “o committente soggetto passivo d’imposta.” sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.»
Una formulazione chiara, che - attenendosi strettamente al testo della norma - non lasciava spazio a dubbi.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la dichiarata ratio della novità introdotta risiedeva nella volontà di avvicinare gradatamente i contribuenti, dapprima esonerati, agli obblighi del c.d. “fisco elettronico”, si poteva anche legittimamente argomentare che l’intento fosse quello di obbligare a partire dal 1° luglio 2022 i soggetti che nel 2021 avessero superato i 25.000 euro di ricavi o compensi, per poi introdurre medesimo obbligo dal 2023 per i contribuenti che nel 2021 non avessero superato tale soglia, ma l’avessero superata nel 2022, e infine cancellare qualsiasi tipo di esonero a partire dal 1° gennaio 2024.
Sul punto si è lungamente discusso e, per quanto la conclusione cui si era giunti già in precedenza fosse quella che a valere fosse comunque solo e soltanto il testuale dettato normativo, è confortante il fatto che, seppure sul filo di lana, sia pervenuta una conferma in tal senso anche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La FAQ A.d.E. 150 del 22 dicembre 2022
Il tenore della risposta a FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022 non lascia spazio ad ulteriori dubbi in ordine alla corretta interpretazione del summenzionato dell’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36:
«La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, come precisato anche dalla circolare n. 26/E/2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022”.».
Il quadro degli adempimenti
Per quanto sovra esposto, i contribuenti “minori”:
• rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
• rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000
che non sono stati obbligati all’adozione della fattura elettronica dal 1° luglio 2022 lo saranno solo a partire dal 1° gennaio 2024.
È bene ricordare che il summenzionato comma 3 dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022 aveva previsto una specifica tempistica per la trasmissione delle fatture emesse, più ampia di quella prevista normalmente, a favore dei neo obbligati: “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articoli 6, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Si osservi che la misura cui sopra era applicabile solo a favore degli obbligati dal luglio 2022, mentre nulla è previsto per quanto riguarda i residuali soggetti, che saranno obbligati dal 2024.
A partire dal 1° gennaio 2024, pertanto, salvo ulteriori modifiche normative, tutti i contribuenti indistintamente saranno obbligati all’emissione di fattura in esclusivo formato elettronico, rispettando le tempistiche standard.
La trasmissione del file XML al sistema di interscambio dovrà essere effettuata entro 12 giorni dalla data fattura, nel caso di fattura immediata (codice tipo documento TD01), ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in caso di fattura differita (codice tipo documento TD24).
Per concludere, si ricorda che l’essere attratti negli obblighi del c.d. “fisco elettronico” non comporta solo l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico (con conseguente assolvimento virtuale dell’imposta di bollo), ma anche l’obbligo di ricevere nel medesimo formato le fatture passive, con i connessi obblighi, sia per le fatture attive che passive, di conservazione elettronica nel rispetto del Codice di Amministrazione Digitale.
Inoltre, a partire dal momento in cui il contribuente viene attratto nel fisco elettronico, lo stesso è anche obbligato alla “gestione elettronica” delle operazioni transfrontaliere, ovvero mediante l’emissione di files in formato XML conformi al tracciato previsto dalla vigente normativa.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Fattura elettronicaRegime forfetario
Quali modifiche sono state introdotte dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18, comma 3?
La modifica introdotta è la cancellazione dell’esenzione dagli obblighi del c.d. “fisco elettronico” a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
Quali sono i soggetti a cui si applica l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024?
L’obbligo di fatturazione elettronica si applica a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.
Chi è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022?
L’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 si applica per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
Quali sono le tempistiche per la trasmissione delle fatture emesse per i soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022?
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articoli 6, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Quali sono le conseguenze dell'essere attratti negli obblighi del c.d. “fisco elettronico”?
L’essere attratti negli obblighi del c.d. “fisco elettronico” comporta non solo l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, ma anche l’obbligo di ricevere nel medesimo formato le fatture passive e la conservazione elettronica nel rispetto del Codice di Amministrazione Digitale.