Commento
AGEVOLAZIONI

Bonus psicologo: le novità nella Legge di Bilancio 2023

di Andrea Amantea | 30 Dicembre 2022
Bonus psicologo: le novità nella Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023,  legge 29 dicembre 2022, n. 197, rende il bonus psicologo quale misura di carattere strutturale e rivede gli importi massimi dell'agevolazione; le novità, arrivano dopo la recente pubblicazione delle graduatorie "finali" dei beneficiari del bonus, si veda il messaggio INPS 9 dicembre 2022, n. 4446, che illustra le modalità per accedere alle graduatorie (tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”) e per fruire del contributo economico.

Il bonus psicologo

La previsione del c.d. bonus psicologo, ossia dell’agevolazione erogata in favore dei contribuenti per sostenerli nel pagamento delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, è da ricondurre all’art. 1-quater del D.L. n. 228/2021, Decreto “Milleproroghe”.

La misura tiene conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

Il Decreto 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, G.U. Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022, ha definito la procedura per richiedere il bonus e l’entità del bonus in base alle fasce Isee.

Bonus psicologo

Beneficiari

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il richiedente, soggetto fisico che operativamente presenta la richiesta di accesso al beneficio, potrebbe essere differente dal beneficiario.

Agevolazione spettante

ISEE

Bonus

ISEE inferiore a 15.000 euro

Fino a € 50 per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 600 per ogni beneficiario;

ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro

Fino a € 50 per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 400 per ogni beneficiario.

ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro

Fino a € 50 per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 400 per ogni beneficiario.

Tariffario CNOP

Psicoterapia individuale (per seduta).

Da € 40,00 a € 140,00

Psicoterapia di coppia o familiare.

Da € 55,00 a € 185,00;

Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante, n. max 12 sedute per gruppo).

Da € 20,00 a € 70,00.

Oggetto agevolazione

Spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

Comunicazione all’INPS

Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, unitamente ai dati indicati nell’allegato disciplinare tecnico (allegato al Decreto in esame). L’elenco dei professionisti che hanno aderito sarà disponibile sul portale INPS.

Credenziali necessarie per la richiesta del bonus

  • CIE;
  • CNS;
  • SPID.
  • Contact Center INPS.

Verifica DSU (ai fini ottenimento ISEE)

In caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida; in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

Riscontro alle domande presentate

  • Sulla base delle risorse disponibili;
  • in base all’ordine di presentazione e arrivo all’INPS;
  • dando priorità alle persone con ISEE più basso.

Graduatoria INPS

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base di criteri sopra esposti.

Codice univoco

L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito in base al Decreto.

Utilizzo del bonus

Il bonus deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena l’annullamento del codice univoco e la riassegnazione delle risorse ad esso corrispondenti.

Richiesta bonus 2022

Dal 25 luglio al 24 ottobre 2022

Chiarimenti INPS

circolare n. 83/2022

Per quanto riguarda i professionisti presenti nell’elenco trasmesso dal CNOP all’INPS, gli stessi possono autenticarsi nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando:

  • la Carta di identità elettronica (CIE),
  • le credenziali SPID oppure
  • la carta CNS.

I professionisti presenti nel suddetto elenco possono indicare il proprio IBAN.

L’utilizzo del bonus segue una procedura piuttosto dettagliata:

  • il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco;
  • il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

Da qui, l’INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione. Il beneficiario potrà disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

Una volta erogata la prestazione, il professionista, emette fattura non elettronica (vedi art. 10-bis, D.L. n. 119/2018 e da ultimo, il Decreto “Milleproroghe 2023”) intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario.
Nella piattaforma INPS dovrà inserire: il codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.

L’INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

Detto ciò, con il messaggio 9 dicembre 2022, n. 4446, l’INPS ha comunicato la pubblicazione delle graduatorie regionali (accessibili tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”).

Al messaggio sono allegati due tutorial che guidano all’utilizzo del “codice univoco” sia il beneficiario (allegato 1) sia il professionista aderente (allegato 2).

Bonus psicologo. Le novità nella Legge di Bilancio 2023

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 538, rende il bonus psicologo quale misura di carattere strutturale e rivede gli importi massimi dell’agevolazione; l’attivazione delle ulteriori risorse per il 2023 e per gli anni successivi, potrebbe richiedere l’intervento di un nuovo decreto ministeriale rispetto al decreto 31 maggio 2022 (vedi par.precedente)..

Questo il testo del comma 538:

All’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024».

In particolare:

  • il contributo viene esteso anche agli anni 2023 e 2024 e successivi,
  • innalzato a 1.500 euro a persona il limite massimo previsto (nel 2022 è stato di 600 euro a persona con parametrazione alle diverse fasce ISEE entro i 50.000 euro).

Il bonus sarà concesso, nel limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Per il 2022, il limite complessivo è stato di 25 milioni di euro, come da rifinanziamento fondi, avvenuto con l’art. 25 del D.L. n. 115/2022, Decreto “Aiuti-bis”.

Per l’attivazione delle ulteriori risorse per il 2023 e per gli anni successivi, è previsto uno specifico decreto ministeriale. Con tale decreto saranno definite le nuove fasce ISEE in base alle quali sarà riconosciuto il bonus psicologo dal 2023 in avanti, considerando il nuovo limite di 1.500 euro per persona.

Nel complesso, la misura diventa strutturale ma, anno per anno, le risorse destinate all’agevolazione saranno più basse rispetto a quelle disponibili nell’anno 2022.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Bonus psicologo

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023