L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 575 del 25 novembre 2022, ha chiarito che le cessioni di beni tra i rappresentanti fiscali del cedente e del cessionario, entrambi non stabiliti in Italia, non sono soggette a reverse charge, ma devono essere fatturate con addebito dell’imposta, laddove il formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio non è obbligatorio.
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