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ACCERTAMENTO

Operazioni soggettivamente inesistenti: resta a carico del contribuente la dimostrazione della propria buona fede

di Silvia Amplo, Maurizio Tozzi | 16 Novembre 2022
Operazioni soggettivamente inesistenti: resta a carico del contribuente la dimostrazione della propria buona fede

Con l’ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, la Suprema Corte, si è confrontata con le prime applicazioni pratiche del nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 che, per la prima volta, disciplina espressamente l’onere della prova nel processo tributario ponendo in capo all’Ente Impositore l’obbligo di assolvere all’onere della prova circa le violazioni contestate con l’atto impugnato.
Nel caso di specie gli Ermellini si sono pronunciati sul riparto dell’onere della prova tra contribuente e Amministrazione Finanziaria in tema di fatture soggettivamente inesistenti statuendo che - fermo restando che l’Ufficio deve dare dimostrazione di quanto contestato - spetta comunque al contribuente fornire la prova contraria dimostrando la propria buona fede con la conseguenza che la nuova norma non ha effetti in materia di fatture soggettivamente inesistenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di contestazioni fiscali, spetta all'Amministrazione finanziaria provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del contribuente. Il contribuente deve dimostrare la propria buona fede.