Commento
AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Cassazione: niente ecobonus se viene omessa la comunicazione all’ENEA

di Marco Bomben | 30 Novembre 2022
Cassazione: niente ecobonus se viene omessa la comunicazione all’ENEA

La Comunicazione ENEA entro il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori è un presupposto fondamentale per beneficiare delle agevolazioni fiscali relative agli interventi per il risparmio energetico (c.d. “ecobonus” di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e ai commi da 344-347 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006). Il mancato adempimento, pertanto, comporta la decadenza dalla relativa detrazione. Questo l’importante chiarimento fornito dalla Cassazione con la pronuncia n. 34151 del 21 novembre 2022 i cui impatti si riverberano, inevitabilmente, anche ai fini del Superbonus.

Comunicazione all’ENEA: quando è obbligatoria

La Legge di Bilancio 2018, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto per effetto della realizzazione degli interventi edilizi/tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e che accedono alle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, ha istituito, in modo analogo a quanto era già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica, l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati per i quali occorre inviare:

  • le informazioni contenute nell’APE;
  • e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Interventi per i quali è richiesta la presentazione dell’ENEA ecobonus:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • interventi sugli involucri degli edifici esistenti;
  • installazione di pannelli solari;
  • installazione di impianti di climatizzazione invernale;
  • installazione di schermature solari;
  • installazione di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione;
  • acquisto e posa in opera di infissi;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.

 

Interventi per i quali è richiesta la presentazione dell’ENEA Bonus Casa:

  • acquisto di elettrodomestici;
  • installazione di generatori di calore a biomassa, generatori di calore ad aria a condensazione e caldaie a condensazione;
  • installazione di pompe di calore per climatizzazione;
  • installazione di collettori/pannelli solari;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • installazione scaldacqua a pompa di calore e sistemi di contabilizzazione del calore;
  • installazione di serramenti e infissi;
  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti.

La trasmissione della documentazione all’Enea deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo, a prescindere dalla data dei pagamenti.

La posizione della Suprema Corte

Con l’ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022 la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi per la prima volta sulla controversa questione relativa alla natura decadenziale dell’omessa comunicazione dell’Enea Ecobonus entro i termini sopra individuati mettendo ordine tra i precedenti giurisprudenziali di merito che si erano espressi con orientamenti:

  • talvolta favorevoli alla perdita della detrazione (cfr. CTP Novara 6 febbraio 2017, n. 24/2/17 o CTI Trento 15 febbraio 2021 n. 20/1/21;
  • talvolta contrari, valorizzando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. CTR Milano 10 marzo 2015, n. 853/19/15, n. 2181/19/18 e 5 dicembre 2018 n. 5330/9/18, CTP Lecce 179/01/2018 e CTR Toscana 3 novembre 2020 n. 790/5/2020).

Ebbene, con riferimento all’ambito applicativo dell’ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e ai commi da 344347 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 i giudici di Piazza Cavour hanno sposato il primo dei due orientamenti, adottando perciò la linea più restrittiva.

Una tale interpretazione risulta giustificata sulla base delle previsioni contenute nell’art. 4, comma 1-bis del D.M. 19 febbraio 2007 (in vigore all’epoca dei fatti oggetto della causa), il quale prevede che “i soggetti che intendono avvalersi della detrazione” in argomento sono tenuti a “trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica”.

La norma, spiegano gli ermellini, afferma chiaramente che l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA entro i termini previsti costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.

È evidente, infatti, che l’intervento del Legislatore mira a garantire un monitoraggio delle spese sostenute volto a impedire eventuali frodi e ad attribuire all’organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l’adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia o producendola in maniera “pulita” risultino meritevoli di vantaggi fiscali.

La comunicazione (attualmente prevista dall’art. 6, comma 1, lettera g), del D.M. 6 agosto 2020 “Requisiti”), pertanto:
non configura un mero elemento formale della procedura,
• ma un suo aspetto fondante, posto che il dato letterale della norma subordina in modo inequivoco la spettanza della detrazione all’effettuazione di tale adempimento.

Come mettersi in regola con la remissione in bonis

Per evitare l’effetto decadenziale dell’omessa comunicazione resta la possibilità di sanare questa situazione attraverso la remissione in bonis:

  • versando con F24 la somma di euro 250;
  • con codice tributo “8114”.

Il ricorso all’istituto è possibile a condizione che:

  • la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 28/E/2012, inoltre, il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.

Ad esempio, se la data di fine lavori è il 15 maggio 2022, allora il termine ultimo per la presentazione della comunicazione ENEA è il 13 agosto 2022 e pertanto, in tale caso, la prima dichiarazione utile sarà quella da presentare entro il 30 novembre 2023 (scadenza dichiarazione Redditi PF 2023).

Le sanzioni devono essere versate contestualmente all’invio della pratica tardiva, distintamente per ogni comunicazione ENEA tardiva.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Riqualificazione energetica