Caf e professionisti possono correggere il visto infedele sul 730 presentando una dichiarazione rettificativa o se il contribuente si rifiuta, una comunicazione relativa alla rettifica, anche dopo il 10 novembre dell’anno della presentazione della dichiarazione errata, termine massimo per la trasmissione delle dichiarazioni 730 utile a consentire al sostituto d’imposta di poter effettuare il conguaglio entro la fine dell’anno in busta paga. In questo caso, a carico dell’intermediario che ha apposto il visto infedele, resta dovuta la sanzione del 30% sulla maggiore imposta dovuta, versabile anche in ravvedimento operoso. La presentazione del 730 rettificativo dopo il 10 novembre comporta l’obbligo di seguire precise regole di compilazione che hanno impatti anche sui conguagli a credito o a debito.
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