Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti di cui all’art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 è configurabile, sia nella compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, sia in quella c.d. orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all’IVA. È questo il principio emerso dalla sentenza n. 33893/2022 della sezione penale della Corte di Cassazione depositata lo scorso 14 settembre.
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