La notificazione effettuata presso il vecchio domicilio eletto dalla parte è nulla, ma non inesistente, perché il luogo in cui la notificazione è effettuata conserva comunque un collegamento col soggetto destinatario. In altre parole, tutte le volte in cui è ravvisabile una relazione tra il destinatario ed il luogo la notifica può dirsi nulla. È questo il principio emerso dall’ordinanza n. 28171 della V Sezione Civile della Corte di Cassazione depositata lo scorso 27 settembre.
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