
La nota di variazione per riduzione dell’imponibile, denominata più comunemente nota di credito, è disciplinata dall’art. 26 D.P.R. n. 633/1972, previsione che comprende la fattispecie della risoluzione del contratto che scatta nei casi di risoluzione per inadempimento di uno dei contraenti, per impossibilità sopravvenuta alla prestazione o per eccessiva onerosità sempre sopravvenuta. Delle tre, la prima è l’ipotesi più frequente e in tale ambito, anche a fronte della novellazione dell’art. 26 suddetto ad opera del D.L. n. 73/2021, è utile tracciare un quadro di sintesi sulle condizioni di emissione delle note di variazione.

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