In via di principio, è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese effettuate in relazione a beni di terzi, ove utilizzati nell’ambito di un’attività economica che dà luogo alla realizzazione di operazioni imponibili. Opera, invece, l’indetraibilità quando le spese sostenute sono manifestamente antieconomiche, secondo un giudizio che deve essere operato di volta in volta.
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