L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 29 luglio 2022, ritornando sui propri passi, ha affermato che l’esenzione dall’imposta di registro, contenuta nell’art. 46 della Legge n. 374/1991, torna applicabile con riferimento a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di 1.033,00 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.
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