La notificazione della cartella esattoriale nel caso di destinatario irreperibile deve seguire le direttive tracciate dall’art. 140 c.p.c. Pertanto, affinché la procedura di notificazione possa considerarsi soddisfatta è necessario che la parte interessata fornisca la prova che la lettera raccomandata sia stata effettivamente consegnata all’interessato e tale prova può essere fornita solo dalla sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del destinatario, o persona abilitata, o in alternativa che l’avviso di accertamento sia munito di annotazione, da parte dell’agente postale, circa l’assenza di persone idonee a ricevere la raccomandata. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20683 del 28 giugno 2022.
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