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PROFESSIONISTI, IRAP

IRAP non dovuta dal professionista se svolge attività differenti rispetto a quelle esercitate dallo studio in cui è socio

di Studio tributario Gavioli & Associati | 15 Luglio 2022
IRAP non dovuta dal professionista se svolge attività differenti rispetto a quelle esercitate dallo studio in cui è socio

In tema di Irap, il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21357, del 6 luglio 2022. Nella sentenza viene affermato che la disponibilità di recarsi presso lo studio della società per lo svolgimento dell’attività non costituisce indice di una autonoma organizzazione, perché tale studio è riferibile a un soggetto terzo e da quest’ultimo organizzato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta dell'assenza di autonoma organizzazione come requisito per l'esenzione dall'IRAP. Viene citata la normativa e alcuni precedenti giurisprudenziali. La Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente deve essere responsabile dell'organizzazione per esentarsi dall'imposta.