In tema di Irap, il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21357, del 6 luglio 2022. Nella sentenza viene affermato che la disponibilità di recarsi presso lo studio della società per lo svolgimento dell’attività non costituisce indice di una autonoma organizzazione, perché tale studio è riferibile a un soggetto terzo e da quest’ultimo organizzato.
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