Oggetto dell’interpello
L’istante gestisce una piattaforma on-line tramite cui l’utente che ne faccia richiesta è messo in contatto sulla base delle indicazioni inserite dagli utenti nella piattaforma in parola.
Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti fiscali relativi a tali prestazioni, l’istante sottoscrive specifici accordi con due società sulla base dei quali:
- queste ultime conferiscono all’istante l’incarico nella fase di ricerca, esecuzione e pagamento;
- l’istante fornisce servizi di riscossione ed elaborazione dei pagamenti, ivi inclusa l’emissione di fatture e ricevute per conto delle due società.
È previsto che l’utente finale paghi tramite la app dell’istante una tariffa per il servizio e che le due società corrispondano una commissione per i servizi resi tramite l’app.
L’stante evidenzia che la società terza residente all’estero, di cui si avvale al fine di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica, a decorrere dal 2021, ha vagliato - in alternativa al sistema di fatturazione ordinaria - l’implementazione del sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo così l’emissione della fattura per conto delle due società solo in caso di esplicita richiesta da parte dell’utente finale.
S’intenderebbe implementare un sistema di fatturazione volontario sostitutivo rispetto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per sopperire ai limiti operativi di tale seconda procedura, sulla base dell’attuale impostazione e configurazione dell’app.
Riguardo alla possibilità di raccogliere i dati richiesti dagli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, non risulta, tuttavia, agevole ottenere il codice fiscale o il numero di partita IVA del singolo utente finale, soprattutto per problematiche connesse alla tutela della privacy dell’utente finale nel caso di richiesta generalizzata delle informazioni in parola.
Di conseguenza, l’istante vorrebbe chiedere conferma circa la possibilità di procedere all’emissione diretta della fattura elettronica per conto delle società nonostante, nel caso in cui l’utente finale non faccia esplicita richiesta della fattura, non disponga di tutti i dati richiesti ai fini della compilazione della stessa.
In particolare, l’istante vorrebbe avere conferma che, nel caso in cui non disponga del codice fiscale dell’utente finale perché quest’ultimo non ha fatto espressa richiesta della fattura, sia comunque possibile compilare le fatture per conto delle società, ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, inserendo sia nell’apposito campo relativo ai dati del cessionario/committente sia nel campo relativo al codice fiscale dello stesso un codice fittizio, ovvero il codice “0000000”, senza che ciò comporti lo scarto del documento, così da poter adempiere efficacemente agli obblighi di fatturazione.
Fatturazione obbligatoria e facoltativa
L’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.
Tale disposizione consente di avvalersi di strumenti diversi dalle fatture - ricevute e scontrini fiscali, ovvero memorizzazione ed invio telematico dei dati di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 - ma solo in via di eccezione, nella specie nelle ipotesi individuate dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 e dai Decreti che vi hanno dato attuazione.
Tale possibilità viene meno, in favore dell’obbligo di emettere fattura, a fronte di una richiesta in questo senso da parte di un consumatore, ovvero per i soggetti “che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa”, i quali sono obbligati a richiederla, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
In merito, l’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, nel prevedere che l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, escludendo l’obbligatorietà della fattura ne riconosce comunque la facoltatività, laddove il cedente/prestatore dia evidenza della sua intenzione di emettere fattura e il cessionario/committente non manifesti una volontà contraria.
L’esercizio di tale facoltà va coordinato con la necessità che il documento rechi gli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero, in ipotesi di fattura semplificata, dal successivo art. 21-bis dello stesso D.P.R. n. 633/1972.
Obbligo di indicazione del codice fiscale o della partita IVA del cliente
La Risposta n. 324/2020 ha chiarito che, qualora la fattura vada emessa tramite il Sistema di interscambio, devono essere rispettate le relative regole tecniche e procedurali, individuate con il Provvedimento n. 89757/E/2018, tra cui figura l’obbligo - funzionale, tra l’altro, alla corretta individuazione del committente/cessionario e alla possibilità di rendergli disponibile la fattura, come richiesto dallo stesso art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, tramite “i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate” - di indicare in tutte le fatture il numero di partita IVA o il codice fiscale del committente/cessionario.
Come specificato dalla medesima Risposta n. 324/2020, si tratta di un elemento la cui assenza genera un errore (codice “00417”) che comporta lo scarto del documento, come può evincersi anche dalla versione 1.6.4 delle specifiche tecniche utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, laddove il cedente/prestatore di un bene/servizio riconducibile tra le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 voglia, direttamente o avvalendosi di un terzo, documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI in luogo della memorizzazione elettronica e dell’invio dei dati di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente, acquisito nel rispetto della normativa vigente.
Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 378/2022 in commento, ha ricordato che, in ragione delle modifiche in ultimo recate dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022, la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non è più soggetta a deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arti o professioni.
L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi (tipicamente chi si avvale del regime di forfetario) ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che, per costoro, l’obbligo valga a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000 e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi/compensi, tutti gli operatori saranno tenuti, nel caso, ad emettere fattura elettronica via SdI.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21, 21-bis e 22;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 30 aprile 2018, n. 89757/2018;
- Agenzia delle Entrate, Risp.a istanza di interpello 9 settembre 2020, n. 324;
- D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, art. 18;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 14 luglio 2022, n. 378.
Fattura elettronica su base volontaria con codice fiscale del consumatore
di Marco Peirolo | 22 Luglio 2022
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 378/2022, ha chiarito che, laddove il cedente/prestatore di un bene/servizio riconducibile alle operazioni di commercio al minuto voglia, direttamente o avvalendosi di un terzo, documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI in luogo della memorizzazione elettronica e dell’invio dei dati dei corrispettivi, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente.
Oggetto dell’interpello
L’istante gestisce una piattaforma on-line tramite cui l’utente che ne faccia richiesta è messo in contatto sulla base delle indicazioni inserite dagli utenti nella piattaforma in parola.
Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti fiscali relativi a tali prestazioni, l’istante sottoscrive specifici accordi con due società sulla base dei quali:
È previsto che l’utente finale paghi tramite la app dell’istante una tariffa per il servizio e che le due società corrispondano una commissione per i servizi resi tramite l’app.
L’stante evidenzia che la società terza residente all’estero, di cui si avvale al fine di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica, a decorrere dal 2021, ha vagliato - in alternativa al sistema di fatturazione ordinaria - l’implementazione del sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo così l’emissione della fattura per conto delle due società solo in caso di esplicita richiesta da parte dell’utente finale.
S’intenderebbe implementare un sistema di fatturazione volontario sostitutivo rispetto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per sopperire ai limiti operativi di tale seconda procedura, sulla base dell’attuale impostazione e configurazione dell’app.
Riguardo alla possibilità di raccogliere i dati richiesti dagli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, non risulta, tuttavia, agevole ottenere il codice fiscale o il numero di partita IVA del singolo utente finale, soprattutto per problematiche connesse alla tutela della privacy dell’utente finale nel caso di richiesta generalizzata delle informazioni in parola.
Di conseguenza, l’istante vorrebbe chiedere conferma circa la possibilità di procedere all’emissione diretta della fattura elettronica per conto delle società nonostante, nel caso in cui l’utente finale non faccia esplicita richiesta della fattura, non disponga di tutti i dati richiesti ai fini della compilazione della stessa.
In particolare, l’istante vorrebbe avere conferma che, nel caso in cui non disponga del codice fiscale dell’utente finale perché quest’ultimo non ha fatto espressa richiesta della fattura, sia comunque possibile compilare le fatture per conto delle società, ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, inserendo sia nell’apposito campo relativo ai dati del cessionario/committente sia nel campo relativo al codice fiscale dello stesso un codice fittizio, ovvero il codice “0000000”, senza che ciò comporti lo scarto del documento, così da poter adempiere efficacemente agli obblighi di fatturazione.
Fatturazione obbligatoria e facoltativa
L’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.
Tale disposizione consente di avvalersi di strumenti diversi dalle fatture - ricevute e scontrini fiscali, ovvero memorizzazione ed invio telematico dei dati di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 - ma solo in via di eccezione, nella specie nelle ipotesi individuate dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 e dai Decreti che vi hanno dato attuazione.
Tale possibilità viene meno, in favore dell’obbligo di emettere fattura, a fronte di una richiesta in questo senso da parte di un consumatore, ovvero per i soggetti “che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa”, i quali sono obbligati a richiederla, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
In merito, l’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, nel prevedere che l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, escludendo l’obbligatorietà della fattura ne riconosce comunque la facoltatività, laddove il cedente/prestatore dia evidenza della sua intenzione di emettere fattura e il cessionario/committente non manifesti una volontà contraria.
L’esercizio di tale facoltà va coordinato con la necessità che il documento rechi gli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero, in ipotesi di fattura semplificata, dal successivo art. 21-bis dello stesso D.P.R. n. 633/1972.
Obbligo di indicazione del codice fiscale o della partita IVA del cliente
La Risposta n. 324/2020 ha chiarito che, qualora la fattura vada emessa tramite il Sistema di interscambio, devono essere rispettate le relative regole tecniche e procedurali, individuate con il Provvedimento n. 89757/E/2018, tra cui figura l’obbligo - funzionale, tra l’altro, alla corretta individuazione del committente/cessionario e alla possibilità di rendergli disponibile la fattura, come richiesto dallo stesso art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, tramite “i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate” - di indicare in tutte le fatture il numero di partita IVA o il codice fiscale del committente/cessionario.
Come specificato dalla medesima Risposta n. 324/2020, si tratta di un elemento la cui assenza genera un errore (codice “00417”) che comporta lo scarto del documento, come può evincersi anche dalla versione 1.6.4 delle specifiche tecniche utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, laddove il cedente/prestatore di un bene/servizio riconducibile tra le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 voglia, direttamente o avvalendosi di un terzo, documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI in luogo della memorizzazione elettronica e dell’invio dei dati di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente, acquisito nel rispetto della normativa vigente.
Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 378/2022 in commento, ha ricordato che, in ragione delle modifiche in ultimo recate dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022, la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non è più soggetta a deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arti o professioni.
L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi (tipicamente chi si avvale del regime di forfetario) ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che, per costoro, l’obbligo valga a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000 e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi/compensi, tutti gli operatori saranno tenuti, nel caso, ad emettere fattura elettronica via SdI.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Fattura elettronica
Quale è il fine dell'istante nel gestire la piattaforma on-line?
L'istante gestisce una piattaforma on-line tramite cui mette in contatto l'utente sulla base delle indicazioni inserite dagli utenti.
Con chi l'istante sottoscrive specifici accordi per assicurare il rispetto degli adempimenti fiscali relativi alle prestazioni?
L'istante sottoscrive accordi con due società, le quali conferiscono all'istante l'incarico nella fase di ricerca, esecuzione e pagamento, mentre l'istante fornisce servizi di riscossione ed elaborazione dei pagamenti, incluse l'emissione di fatture e ricevute per conto delle due società.
Come avviene il pagamento dell'utente finale e qual è la commissione per i servizi resi alle due società?
È previsto che l'utente finale paghi tramite la app dell'istante una tariffa per il servizio e che le due società corrispondano una commissione per i servizi resi tramite l'app.
Quali problemi connesse alla tutela della privacy dell'utente finale rendono difficile ottenere il codice fiscale o il numero di partita IVA del singolo utente finale?
Non risulta agevole ottenere il codice fiscale o il numero di partita IVA del singolo utente finale, soprattutto per problematiche connesse alla tutela della privacy dell'utente finale nel caso di richiesta generalizzata delle informazioni in parola.
Qual è l'obbligo di emettere fattura secondo l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972?
L'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'obbligo di emettere fattura per ciascuna operazione imponibile, salvo eccezioni individuate dalle normative specifiche.